IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art.
16; 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti),  la  competenza  di  disporre  con
proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE
n. 2408/92,  ora  abrogato  e  sostituito  dal  regolamento  (CE)  n.
1008/2008 e alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal
comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione  di  oneri  di  servizio
pubblico  sui  servizi  aerei  di  linea  effettuati  tra  gli  scali
aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali; 
  Visto il decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 199 del 26 agosto 2008, avente per oggetto «Imposizione  di  oneri
di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e  viceversa,
Alghero-Milano  Linate  e  viceversa,   Cagliari-Roma   Fiumicino   e
viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e
viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa»; 
  Considerata  la  necessita'  di   continuare   ad   assicurare   la
continuita'  territoriale  della  regione   Sardegna   attraverso   i
collegamenti tra gli scali sardi e gli aeroporti di  Roma  Fiumicino,
Milano Linate; 
  Vista la propria delega  conferita  con  nota  n.  0005933  del  14
febbraio 2011 al presidente della regione autonoma della Sardegna, ai
sensi del comma 3 dell'art. 36 della legge del  17  maggio  1999,  n.
144, ad indire e presiedere una Conferenza di servizi, con il compito
di individuare il contenuto dell'imposizione  di  oneri  di  servizio
pubblico sulle rotte da e per la regione Sardegna in  conformita'  al
regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Viste le risultanze della Conferenza di servizi sopra detta che  si
e' tenuta nei giorni 7 settembre 2011, 5  ottobre  2011,  26  ottobre
2011; 
  Visto l'art. 1, commi 837 e 840 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle  funzioni
in materia  di  continuita'  territoriale  alla  regione  Sardegna  e
l'assunzione dei relativi oneri finanziari a  carico  della  medesima
regione; 
  Visto il protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea
da e per la Sardegna tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, l'ente nazionale  per  l'aviazione  civile  e  la  regione
autonoma della Sardegna firmato il 7 settembre 2010; 
  Vista la nota ministeriale n.0004532 del 31  ottobre  2011  con  la
quale viene comunicato all'IBAR e all'ASSAEREO che  e'  in  corso  di
definizione la procedura  per  l'imposizione  di  oneri  di  servizio
pubblico sulle rotte sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e  viceversa,
Alghero-Milano  Linate  e  viceversa,   Cagliari-Roma   Fiumicino   e
viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e
viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa; 
  Vista la nota ministeriale n. 0004530 del 31 ottobre 2011,  con  la
quale viene comunicato ai vettori  Meridiana  e  Alitalia  CAI,  alle
societa'  di  gestione  degli  aeroporti  di  Milano   Linate,   Roma
Fiumicino, Cagliari, Alghero ed Olbia, che e' in corso di definizione
la procedura per l'imposizione di oneri di  servizio  pubblico  sulle
rotte Alghero-Roma Fiumicino e  viceversa,  Alghero-Milano  Linate  e
viceversa,  Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,   Cagliari-Milano
Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino  e  viceversa,  Olbia-Milano
Linate e viceversa; 
  Considerato che occorre far cessare gli effetti del regime  onerato
sui collegamenti  tra  gli  scali  sardi  e  gli  aeroporti  di  Roma
Fiumicino,  Milano  Linate,  cosi'  come  disciplinato  dal   decreto
ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna, i
servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma  Fiumicino  e
viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino
e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino
e viceversa, Olbia-Milano Linate  e  viceversa,  sono  sottoposti  ad
oneri  di   servizio   pubblico   secondo   le   modalita'   indicate
nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del  presente
decreto.