IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23  luglio
2009 concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuto in  favore
di investimenti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 845  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  riguardanti  le  aree  tecnologiche
individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per  interventi  ad
esse connessi e collegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  28  aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 8 luglio 2010,  n.  157,  recante  modifiche  e  integrazioni  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  800/2008  della  Commissione  del  6
agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto  2008,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in applicazione degli articoli 87  e  88  del  Trattato  (regolamento
generale di esenzione per categoria); 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99; 
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013
approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione
C(2007) 5618 def. cor., pubblicata nella G.U.U.E. C 90 dell'11 aprile
2008 e s.m.i.; 
  Visto  il  Programma  Operativo   Interregionale   (POI)   "Energie
rinnovabili e risparmio energetico"  2007  -  2013,  approvato  dalla
Commissione Europea con Decisione del  20  luglio  2007,  n.  C(2007)
6820, come modificata dalla decisione del 14 aprile 2011, n.  C(2011)
2636  definitivo,  e  in  particolare  la  linea  di  attivita'   1.1
"interventi  di  attivazione  di  filiere  produttive  che  integrino
obiettivi energetici e  obiettivi  di  salvaguardia  dell'ambiente  e
sviluppo del territorio", dell'Asse I dello stesso POI  diretto  alla
"Produzione di energia da fonti rinnovabili"; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modifiche e integrazioni,  recante  "Norme  in  materia  ambientale",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  14
aprile 2006, n. 88 S.O.; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.   28   recante
"Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle  direttive  2001/77/CE  e  2003/30/CE",  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 marzo 2011,
n. 71 S.O.; 
  Vista la Convenzione stipulata in data 15 maggio 2009 con la  quale
l'Autorita' di Gestione - Regione Puglia - ha  delegato  l'attuazione
delle attivita' 1.1, 1.2, 2.1, 3.2, del POI  Energia  alla  Direzione
generale per l'incentivazione  delle  attivita'  imprenditoriali  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  in   qualita'   di   Organismo
Intermedio; 
  Considerato che la predetta linea  di  attivita'  1.1  del  POI  e'
finalizzata  all'attivazione   di   filiere   delle   biomasse,   con
l'obiettivo di  sviluppare  metodologie  di  costruzione  di  filiere
integrate, del trattamento, trasporto e trasformazione della biomassa
anche attivando progetti sperimentali che interessino  la  produzione
di calore ed elettricita', di biocarburanti e di biogas e che possano
essere, successivamente, replicati su larga scala; 
  Ritenuto opportuno definire, ai sensi dell'articolo 6 del  predetto
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23  luglio  2009,  le
condizioni e le  modalita'  per  l'attivazione  degli  interventi  in
favore di programmi di investimento volti al risparmio energetico e/o
alla riduzione  degli  impatti  ambientali  delle  unita'  produttive
interessate, con particolare riferimento ai programmi che favoriscano
forme di associazione permanente tra imprese nella  realizzazione  di
progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia  elettrica
o di calore  attraverso  il  riutilizzo  e  la  valorizzazione  delle
biomasse; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) "biomasse": la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
residui   di   origine   biologica    provenienti    dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali  e  animali),  dalla  silvicoltura  e
dalle industrie connesse, comprese la  pesca  e  l'acquacoltura,  gli
sfalci e le  potature  provenienti  dal  verde  pubblico  e  privato,
nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;  in
nessun caso potranno essere agevolate, ai sensi del presente decreto,
attivita' inerenti alla produzione di biomasse; 
    b) "biomasse da filiera corta": le  biomasse  prodotte  entro  il
raggio    di    70    chilometri    dall'impianto    di    produzione
dell'energia/calore ovvero dei biocarburanti, ai  sensi  del  decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  del  2
marzo 2010, e successive modifiche e integrazioni; 
    c) "filiera delle biomasse": l'insieme  di  tutti  gli  operatori
economici coinvolti nella realizzazione delle attivita'  inerenti  al
ciclo di vita della biomassa, riepilogabili, a titolo esemplificativo
e non  esaustivo,  nelle  seguenti  attivita'  principali:  raccolta,
stoccaggio,   pretrattamento,   trasformazione    e    valorizzazione
attraverso  la  produzione  di  energia  elettrica  e/o  termica,  di
biocarburanti,  di  prodotti  solidi,  liquidi  o  gassosi   derivati
dall'utilizzo  di  biomasse  e   la   relativa   distribuzione   agli
utilizzatori finali; 
    d) "unita'  produttiva":  una  struttura  produttiva,  dotata  di
autonomia   tecnica,   organizzativa,   gestionale   e    funzionale,
eventualmente  articolata  su  piu'  immobili  e/o  impianti,   anche
fisicamente   separati,   ma   collegati   funzionalmente,   la   cui
disponibilita' sia del soggetto proponente  o  dei  componenti  della
propria compagine sociale o consortile; 
    e) "POI Energia": il Programma Operativo Interregionale  "Energie
rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007 - 2013; 
    f) "decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23
luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni; 
    g) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico; 
    h) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
    i) "Regolamento GBER": il  Regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del  9
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria); 
    j) "Sezione POI  Energia  del  Fondo  di  garanzia":  la  sezione
speciale istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della
legge n.  662/96,  a  valere  sulla  sottosezione  "Attivita'  1.1  -
Interventi  di  attivazione  di  filiere  produttive  che   integrino
obiettivi energetici e  obiettivi  di  salvaguardia  dell'ambiente  e
sviluppo del territorio".