IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010); 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' economica; 
  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n.  112  del
2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta  legge  n.  191
del 2009 e successivamente  modificato  dall'art.  9,  comma  6,  del
richiamato decreto-legge n. 78 del  2010,  secondo  cui  a  decorrere
dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco possono procedere, con le modalita' di  cui  al  comma  10,  ad
assunzioni di personale a  tempo  indeterminato,  nel  limite  di  un
contingente di personale complessivamente corrispondente a una  spesa
pari a quella relativa al personale cessato dal  servizio  nel  corso
dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle
cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; 
  Visto il comma 12 dell'art. 9 del  decreto-legge  n.  78  del  2010
secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8  e  9  trova
applicazione  quanto  previsto  dal  comma  10  dell'art.   66,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  Visto l'art. 66, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  112  del
2008, il  quale  richiama  la  procedura  autorizzatoria  secondo  le
modalita' di cui all'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  previa  richiesta
delle   amministrazioni   interessate,   corredata    da    analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come  modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del  2009  in
cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art.  74,  comma
1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista  dal  predetto  art.  74,  provvedono,
anche  con  le  modalita'  indicate  nell'art.  41,  comma  10,   del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, devono apportare,
entro  il  30  giugno  2010,  un'ulteriore  riduzione  degli   uffici
dirigenziali di livello  non  generale  e  delle  relative  dotazioni
organiche,  nonche'  delle  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; 
  Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n.  194
del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che
prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto  nei  tempi
previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso  art.  2,  il
divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere  ad  assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo
che fino all'emanazione  dei  relativi  provvedimenti,  le  dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti
coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo  salve  le  procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data; 
  Visto il comma 8-quinques del ripetuto art. 2, del decreto-legge n.
194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi  da
8-bis a 8-quater dello stesso articolo  per  le  amministrazioni  che
abbiano subito una riduzione delle risorse  ai  sensi  dell'art.  17,
comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma  6  del
medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli
Uffici  giudiziari,  il  Dipartimento  della  protezione  civile,  le
Autorita' di bacino di rilievo  nazionale,  il  Corpo  della  polizia
penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del  farmaco,
nei  limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente,  nonche'  per  le
strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze  armate,  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del  personale  indicato
nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Viste le note con le  quali  ciascuna  amministrazione,  chiede  le
relative assunzioni con specifica degli  oneri  da  sostenere,  dando
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute  nell'anno  2010  e
delle risorse finanziarie che si rendono disponibili, asseverate  dai
relativi organi di controllo; 
  Visto l'art. 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo  cui
le assunzioni nelle carriere iniziali dei  Corpi  di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni  2010,  2011  e  2012
sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e  in
rafferma  delle  Forze  armate,  in  servizio  o  in  congedo,  nelle
percentuali previste dall'art. 16, comma 1,  della  legge  23  agosto
2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall' art. 18, comma  1,  del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco; 
  Considerato che l'onere previsto per le  assunzioni  richieste  non
supera le  risorse  finanziarie  utilizzabili  secondo  la  normativa
citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti
organi di controllo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008, concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; 
  Su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Le  amministrazioni  di  cui  alla  tabella  allegata   possono
procedere per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 66,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato  delle  unita'  di
personale  per  ciascuna  indicate  e   per   un   onere   a   regime
corrispondente  all'importo   accanto   specificato.   Per   ciascuna
amministrazione e', altresi', indicato il limite massimo delle unita'
di personale  e  dell'ammontare  delle  risorse  disponibili  per  le
assunzioni relative all'anno 2011. 
  2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere,  entro  e
non oltre il 30  giugno  2012,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti   il
personale assunto, la spesa annua lorda a  regime  effettivamente  da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va  altresi'
fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto  dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto. 
  3. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  della  difesa
(Arma dei carabinieri),  del  Ministero  della  giustizia  (Corpo  di
polizia penitenziaria) del Ministero dell'interno (Polizia di Stato),
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  (Corpo
forestale dello Stato) e del Ministero dell'economia e delle  finanze
(Guardia di finanza). 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 18 ottobre 2011 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                       e l'innovazione                
                                          Brunetta                    
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2011 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 24, foglio n. 244