IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale  15  settembre  2009  di  recepimento
della direttiva 2009/37/CE della  Commissione  del  23  aprile  2009,
relativo all'iscrizione nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194,  di  alcune  sostanze  attive  tra  le  quali  la
sostanza attiva rame, componente  i  prodotti  fitosanitari  elencati
nell'allegato al presente decreto; 
  Visto  in  particolare,  l'allegato  al  decreto  ministeriale   15
settembre 2009 che stabilisce come  riportato  nella  parte  A  delle
«disposizioni specifiche», che la sostanza attiva  rame  puo'  essere
autorizzata soltanto come sostanza battericida e fungicida; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  delle   autorizzazioni   dei
prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente  decreto  ha
ottemperato a  quanto  previsto  dal  decreto  di  recepimento  della
direttiva di iscrizione della sostanza attiva rame, nei tempi e nelle
forme da esso stabiliti; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  Consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'Allegato
VI del citato decreto legislativo n. 194/1995  nei  tempi  e  con  le
modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse; 
  Considerato  che  la  ri-registrazione  provvisoria   puo'   essere
concessa fino all'11 novembre  2016  data  di  scadenza  d'iscrizione
della sostanza attiva rame, fatte comunque salve: 
    1)  la  presentazione  e  la  conseguente  valutazione  dei  dati
indicati nella parte B dell'allegato alla  direttiva  di  iscrizione,
che i notificanti della sostanza attiva rame dovranno presentare alla
Commissione e agli Stati relatori nei tempi e  secondo  le  modalita'
definite dalla citata direttiva di iscrizione; 
    2) la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di  cui
all'Allegato III del  citato  decreto  legislativo  n.  194/1995  che
l'impresa titolare di ciascuna autorizzazione dei prodotti  riportati
nell'allegato al presente  decreto  dovra'  presentare  nei  tempi  e
secondo  le  modalita'  fissate  dalla  direttiva  di  iscrizione  in
allegato I; 
    3)  la  loro  conseguente  valutazione  alla  luce  dei  principi
uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto  legislativo  n.
194/1995  che  ora  figurano  nel  Reg.  (CE)   n.   546/2011   della
Commissione; 
  Ritenuto pertanto  di  ri-registrare  provvisoriamente  i  prodotti
fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto  fino  al  30
novembre 2016 data di scadenza  d'iscrizione  della  sostanza  attiva
rame, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le
modalita' sopra definite, pena la revoca dell'autorizzazione  secondo
quanto stabilito dall'ari 3, comma 4 del medesimo decreto; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto,
contenenti   la   sostanza   attiva    rame,    sono    ri-registrati
provvisoriamente alle nuove condizioni  di  impiego  riportate  nella
parte A dell'allegato al citato decreto 15 settembre 2009, fino al 30
novembre 2016, corrispondente alla data di scadenza dell'approvazione
della sostanza attiva rame. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari in questione: 
  gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 2  e
3 del decreto 15 settembre 2009; 
  la presentazione  e  la  conseguente  valutazione  da  parte  della
Commissione dei dati indicati nella parte B dell'allegato al  decreto
di  iscrizione  della  sostanza  attiva  rame,  che  dovranno  essere
presentati entro le  date  di  presentazione  previste  dalla  citata
direttiva di iscrizione. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Roma, 9 dicembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello