IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il
quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge  1°  novembre
1973, n. 762, le misure unitarie del diritto  speciale  gravante  sui
generi indicati nell'art. 2  della  medesima  legge,  introdotti  nel
territorio extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale; 
  Vista la  legge  27  febbraio  2002,  n.  16,  di  conversione  del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3,
lettera a) della  citata  legge  n.  762  del  1973,  ha  determinato
l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile  sulla  benzina,
sul  petrolio  e  sul  gasolio,  rispettivamente,  nelle  misure   di
€ 0,2330/lt per la benzina e di € 0,1550/lt per petrolio e gasolio; 
  Visto il decreto del 22 dicembre 2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 27 dicembre  2010,  concernente  le  misure  del
diritto speciale per l'anno 2011, sulla benzina, petrolio, gasolio ed
altri generi, istituito nel territorio extradoganale  di  Livigno  ai
sensi  della  legge  1°  novembre   1973,   n.   762   e   successive
modificazioni; 
  Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione  n.153  del
14 settembre 2011, divenuta esecutiva per  intervenuta  dichiarazione
di immediata eseguibilita', ha fatto conoscere la propria proposta in
ordine alla misura del diritto speciale previsto dal  citato  art.  2
della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art.  3
del medesimo provvedimento legislativo; 
  Considerato che la Camera di Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attivita'
degli  Uffici  Provinciali   Industria,   Commercio   e   Artigianato
(U.P.I.C.A.), non ha formulato osservazioni sull'entita'  dei  valori
medi dei prezzi indicati nella suddetta  deliberazione  relativamente
agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi  lavorati  ed  agli
altri generi indicati nel comma 2, dell'art. 2 della legge n. 762 del
1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3,
lettera b) della medesima legge; 
  Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura
del diritto speciale previsto dall'art. 2  della  legge  1°  novembre
1973, n. 762, da valere per l'anno 2012; 
  Ritenuto  che,  in  applicazione   delle   disposizioni   contenute
nell'art.3, comma 1-bis, della legge  27  febbraio  2002,  n.  16  di
conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452  e'  opportuno
fissare la misura del diritto  speciale  gravante  sulla  benzina  in
€ 0,2330 al litro e in € 0,1550 al litro per  il  gasolio  e  per  il
petrolio; 
  Ritenuto di confermare l'aliquota del  medesimo  diritto  speciale,
indicata nel decreto ministeriale del 22 dicembre  2010,  per  quanto
concerne gli oli combustibili; 
  Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli  combustibili  anzidetti,
possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi  indicati  nella
predetta deliberazione: 
    per l'olio combustibile fluido superiore a  3°  E  in  € 4,00  al
q.le; 
    per l'olio combustibile fluido fino a 5° E in € 3,80 al q.le; 
    per l'olio semifluido denso fino a 7° E in € 4,80 al q.le; 
    per l'olio semifluido denso oltre i 7° E in € 4,00 al q. le. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge  1°
novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive,  viene  stabilita
in € 0,233 per la benzina, € 0,110 per il gasolio uso autotrazione, €
0,030 per il gasolio uso riscaldamento ed € 0,050 per il petrolio.