IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 101, che  prevede
l'esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n.  124,  e  successive  modifiche  e
variazioni, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  personale
scolastico; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' economica; 
  Visto l'articolo 3, comma 102, della legge n. 244  del  2007,  come
modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge  n.  112  del
2008, e dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010 in
cui si dispone che, per il quadriennio 2010-2013, le  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 523 della legge  n.  296  del  2006,  ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco,  possono  procedere,  per  ciascun  anno,   previo   effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di  personale
a tempo indeterminato nel  limite  di  un  contingente  di  personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale cessato nell'anno  precedente.  In  ogni
caso il numero  delle  unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente; 
  Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del  2006,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che,  nell'elencare  le
amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione  delle
assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola; 
  Considerato che come gia' previsto  in  applicazione  dell'art.  1,
comma 101, della citata legge n. 311 del  2004,  il  comparto  scuola
continua a  rimanere  fuori  dai  limiti  assunzionali  di  cui  alle
disposizioni  di   legge   richiamate,   fermo   restando   il   loro
assoggettamento  alla  specifica  disciplina  di  settore  e  ad  una
programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive  esigenze
di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse  per  il  migliore
funzionamento dei  servizi,  compatibilmente  con  gli  obiettivi  di
finanza pubblica perseguiti; 
  Vista la citata legge n. 244 del 2007, ed in particolare l'articolo
2, commi 411 e 412; 
  Visto il citato decreto-legge n. 112 del 2008,  ed  in  particolare
l'art. 64, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che  detta
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto l'art 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78 del 2010 il
quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo  di  riduzione
degli assetti organizzativi delle pubbliche  amministrazioni,  "fermo
il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi  da
7 a 10 dell'art.  72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  i
trattenimenti  in  servizio  previsti  dalle  predette   disposizioni
possono essere disposti  esclusivamente  nell'ambito  delle  facolta'
assunzionali consentite  dalla  legislazione  vigente  in  base  alle
cessazioni del personale e con il rispetto delle  relative  procedure
autorizzatorie"; 
  Vista la nota del 20 aprile 2011 n. AOODGPER.3482, con la quale  il
Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della   Ricerca   -
Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per  il  personale
scolastico, Ufficio II, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere  n.
429 dirigenti scolastici ai  sensi  dell'articolo  39,  comma  3-bis,
della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  di  cui  414  richieste  di
trattenimento in servizio, 10 riammissioni in servizio e l'immissione
in ruolo di 5  idonei,  che  hanno  instaurato  contenzioso,  tuttora
pendente, e che probabilmente avra' esito  favorevole  nei  confronti
degli stessi; 
  Vista la successiva nota del 5 maggio 2011, n.  AOODGPER.3892,  con
la quale  il  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della
Ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale  per  il
personale  scolastico,  Ufficio  II,  nel  rappresentare   la   grave
situazione di difficolta' in cui versano le  istituzioni  scolastiche
per la notevole carenza di dirigenti scolastici, illustra il  proprio
fabbisogno; 
  Considerato che sulla base dei dati forniti da parte  degli  Uffici
scolastici regionali alla citata  Direzione  generale  del  Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e  della  Ricerca,  risulta  che  i
posti dirigenziali vacanti  e  disponibili  al  5  maggio  2011  sono
quantificati  in  n.  1.254  unita',   depurati   dalle   istituzioni
scolastiche dimensionate fino all'anno scolastico  2010/2011  per  un
totale di 430 istituti soppressi, a cui vanno aggiunti ulteriori  734
posti a seguito di cessazioni previste al 31 agosto 2011; 
  Preso atto che alle carenze di organico rappresentate si e'  dovuto
sopperire  mediante  l'attribuzione  di  una  notevole  quantita'  di
reggenze,  atteso  che  il  ricorso  alla   stessa   comporta   gravi
ripercussioni   e   pregiudizio   alle   attivita'   degli   istituti
interessati; 
  Tenuto conto che la richiesta di autorizzazione al trattenimento in
servizio dei dirigenti scolastici riguarda un solo  anno  scolastico,
in ragione  dell'ipotesi  auspicata  dal  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca che, entro tale periodo, siano state
ultimate le prossime procedure concorsuali e possano essere assunti i
nuovi dirigenti scolastici; 
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica - in data 13 giugno 2011, con la
quale e' stato trasmesso al Gabinetto del Ministero  dell'economia  e
delle finanze, uno schema di decreto del Presidente della  Repubblica
recante l'autorizzazione ad assumere n. 429 dirigenti scolastici,  al
fine di acquisire il prescritto parere; 
  Vista la nota del Gabinetto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, in data 27 luglio 2011, n. 18739 con la quale, alla luce dei
pareri  della  Ragioneria  generale  dello   Stato   e   dell'Ufficio
legislativo - Economia resi, rispettivamente, con  note  prot.  81068
del 13 luglio 2011 e prot. ACG/19/RIFPA/9548 del 15 luglio  2011,  il
medesimo Ministero esprime l'assenso all'autorizzazione  ad  assumere
limitatamente alla richiesta di trattenimento in servizio di  n.  414
dirigenti scolastici per il solo anno scolastico 2011/2012; 
  Ritenuto di aderire al parere espresso dal Gabinetto del  Ministero
dell'economia e delle  Finanze  e  di  procedere  ad  autorizzare  il
Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca   al
trattenimento in servizio di n. 414 dirigenti scolastici per il  solo
anno scolastico 2011/2012; 
  Visto il decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  che  all'art.  9,
comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro  il  quale
effettuare le immissioni in ruolo; 
  Visto in particolare l'art. 9, comma 17, del  citato  decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
luglio 2011, n.  106,  che  prevede,  nel  rispetto  degli  obiettivi
programmati dei saldi di finanza pubblica, la definizione di un piano
triennale  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato,  di  personale
docente, educativo ed ATA, per gli anni  2011-2013,  sulla  base  dei
posti  vacanti  e  disponibili  in  ciascun  anno,   delle   relative
cessazioni del predetto personale e degli  effetti  del  processo  di
riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del  2008;
tanto al fine di garantire continuita' nella erogazione del  servizio
scolastico ed educativo e conferire il maggiore  possibile  grado  di
certezza e  stabilita'  nella  pianificazione  degli  organici  della
scuola; 
  Vista la nota del 24 giugno 2011 n. AOODGPER.5266, con la quale  il
Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della   Ricerca   -
Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per  il  personale
scolastico, ha richiesto l'autorizzazione alla  nomina  in  ruolo  di
personale della scuola; 
  Visto il CCNL sottoscritto in  data  4  agosto  2011,  relativo  al
personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 9,  comma  17,  del
decreto 13 maggio 2011 n.  70,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, adottato di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione in data 3 agosto 2011,  in  corso  di  perfezionamento,
che, in attuazione dell'art. 9, comma 17, del decreto legge n.70  del
2011, ed in  esito  alla  richiamata  specifica  sessione  negoziale,
definisce una  programmazione  triennale  per  l'assunzione  a  tempo
indeterminato di personale docente, educativo ed  ATA  per  gli  anni
scolastici compresi nel triennio  2011/2013,  sulla  base  dei  posti
vacanti e disponibili in ciascun anno, e che, per  l'anno  scolastico
2011/2012, prevede l'assunzione di 30.300 unita' di personale docente
ed educativo, di  cui  10.000  a  completamento  della  richiesta  di
assunzioni  effettuata   per   l'anno   scolastico   2010/2011,   con
retrodatazione giuridica  al  medesimo  anno  e  utilizzando  per  le
assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nell'anno  2010/2011
e 36.000 unita' di personale ATA, da  autorizzare  con  le  procedure
previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Ritenuto  che  le  assunzioni  previste  nel  predetto  piano  sono
comprensive del contingente numerico di vincitori delle  progressioni
verticali del personale ATA, da assumere eventualmente in esito  alle
relative procedure, purche'  bandite  nel  rispetto  della  normativa
vigente ed in particolare dell'articolo 24 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150; 
  Considerato che il predetto piano  assunzionale,  che  ricomprende,
oltre le predette progressioni verticali, anche il numero  dei  posti
oggetto della riserva e dell'accantonamento indicati  nelle  premesse
del citato decreto in data 3 agosto  2011,  deve  essere  annualmente
verificato dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
con la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica,  ai  fini  di  eventuali  rimodulazioni  che   si
dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio
in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma  3-bis,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni; 
  Ritenuto di dover autorizzare,  per  l'anno  scolastico  2011/2012,
l'assunzione di 30.300 unita' di personale docente ed  educativo,  di
cui 10.000 a completamento della richiesta di  assunzioni  effettuata
per l'anno scolastico  2010/2011,  con  retrodatazione  giuridica  al
medesimo anno e utilizzando  per  le  assunzioni  le  graduatorie  ad
esaurimento vigenti nell' anno 2010/2011 e 36.000 unita' di personale
ATA, come previsto dal citato decreto del 3 agosto 2011, adottato  su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
  Considerato che, come peraltro chiarito con circolare congiunta del
Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del  Dipartimento   della
ragioneria generale dello Stato in data 22 febbraio 2011,  n.  11786,
per il personale del  comparto  Scuola  si  procede,  in  materia  di
assunzioni, con le modalita' prescritte dall'art.  39,  comma  3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come successivamente modificato
ed integrato; 
  Visto il citato articolo 39, comma 3-bis, della legge  27  dicembre
1997, n. 449 in materia  di  "Misure  per  la  stabilizzazione  della
finanza  pubblica",  e  successive  modificazioni,  che  prevede   la
disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione  del
Consiglio dei Ministri, su proposta  dei  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione e dell'Economia e delle Finanze; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art.  1,
comma 1, lettera ii) da cui deriva che tutti gli atti per i quali  e'
intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono  emanati
dal Presidente della Repubblica, salvo diversa disposizione di legge; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 agosto 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato a trattenere in servizio, per  il  solo  anno  scolastico
2011/2012, le seguenti unita' di personale: 
  - n. 414 dirigenti scolastici.