IL DIRETTORE GENERALE 
            per le politiche attive e passive del lavoro 
 
  Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge  22  dicembre  2008,  n.
203; 
  Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Visto l'accordo governativo  del  30  maggio  2011  con  il  quale,
considerata la situazione di crisi  nella  quale  si  e'  trovata  la
societa' Aeroporo di Treviso - AER Tre S.p.A., e' stato concordato il
ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni  salariale,  ai
sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22  dicembre  2008,  n.
203, per un periodo di quattro mesi, in favore di un  numero  massimo
di undici lavoratori operanti presso l'aeroporto «Antonio Canova»  di
Treviso che verranno posti in CIGS per il periodo dal 1° giugno  2011
al 30 settembre 2011; 
  Visto il decreto n. 61504 del 15 settembre 2011  con  il  quale  e'
stato  autorizzato  trattamento  di   cassa   integrazione   guadagni
salariale, ai sensi dell'art. 2,  commi  37  e  38,  della  legge  22
dicembre 2008, n. 203, in favore  di  un  numero  massimo  di  undici
lavoratori operanti presso l'aeroporto «Antonio  Canova»  di  Treviso
per il periodo dal 1° giugno 2011 al 30 settembre 2011; 
  Visto l'accordo governativo  del  7  ottobre  2011  con  il  quale,
considerata la situazione di crisi  nella  quale  si  e'  trovata  la
societa' Aeroporo di Treviso - AER Tre S.p.A., e' stato concordato il
ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni  salariale,  ai
sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22  dicembre  2008,  n.
203, per un periodo di quattro mesi, in favore di un  numero  massimo
di  diciassette  lavoratori  operanti  presso  l'aeroporto   «Antonio
Canova» di Treviso che verranno posti in CIGS per il periodo  dal  1°
ottobre 2011 al 31 gennaio 2012; 
  Vista l'istanza con la quale la societa' Aeroporo di Treviso -  AER
Tre S.p.A., ha richiesto la  concessione  del  trattamento  di  cassa
integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero  massimo
di tredici lavoratori operanti presso l'aeroporto «Antonio Canova» di
Treviso per il periodo dal 1° giugno 2011 al 30 gennaio 2012; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,  in
favore di un numero massimo di  tredici  lavoratori  operanti  presso
l'aeroporto «Antonio Canova» di Treviso per il periodo dal 1° ottobre
2011 al 31 gennaio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre  2008,
n. 203, e'  autorizzata  la  concessione  del  trattamento  di  cassa
integrazione guadagni salariale, in favore di un  numero  massimo  di
tredici lavoratori operanti presso l'aeroporto  «Antonio  Canova»  di
Treviso della societa' Aeroporo di Treviso- AER Tre  S.p.A.,  per  il
periodo 1º ottobre 2011 al 31 gennaio  2012,  Unita':  di  Treviso  -
Aeroporto «Antonio Canova» - Matricola INPS: 8403894006.