IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge  27
dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009,  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari  a
causa degli eventi sismici che  hanno  interessato  la  provincia  di
L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo  il  giorno  6  aprile
2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi sismici predetti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  17
dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai
medesimi eventi sismici; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi  previsti  sono  adottati  con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
con cui si dispone che il presidente della regione  Abruzzo  subentra
nelle funzioni di Commissario  delegato  gia'  svolte  dal  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6  aprile  2009  per  la
prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  24
giugno 2010, recante gli indirizzi  per  la  gestione  dell'emergenza
determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6  aprile
2009; 
  Viste le note del  Commissario  delegato,  prot.  18918/AG  del  29
settembre 2011, prot. 19811/AG del 13 ottobre  2011,  prot.  20759/AG
del 28 ottobre 2011 e prot. 22538/AG del 24 novembre 2011; 
  D'intesa con la regione Abruzzo; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  Commissario  delegato,  in   esito   all'attivita'   svolta
dall'Agenzia del territorio  sulla  base  della  convenzione  del  26
novembre 2009, prot. 63556, anche al  fine  di  favorire  la  ripresa
delle attivita' sportive nel territorio abruzzese, e'  autorizzato  a
trasferire  al  comune  dell'Aquila  la  somma  complessiva  di  euro
1.117,44, al comune di Bussi sul Tirino la somma complessiva di  euro
82.576,04 ed al comune di Introdacqua la somma  complessiva  di  euro
6.080,00 al fine di consentire agli  stessi  Enti  il  pagamento,  ai
relativi aventi diritto, delle somme per l'indennita' di occupazione,
per il ristoro dei danni e per la riduzione in  ripristino  dei  beni
immobili  gia'  utilizzati  come  aree  di  accoglienza.   I   comuni
rendicontano al Commissario  delegato  l'utilizzo  delle  somme  loro
assegnate. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 89.773,48, comprensive dell'IVA al 10% sulle  somme  dovute  a
titolo di ripristino, si provvede a valere  sulle  disponibilita'  di
cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.