IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato gia' svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009; Viste le note del Commissario delegato, prot. 18918/AG del 29 settembre 2011, prot. 19811/AG del 13 ottobre 2011, prot. 20759/AG del 28 ottobre 2011 e prot. 22538/AG del 24 novembre 2011; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Il Commissario delegato, in esito all'attivita' svolta dall'Agenzia del territorio sulla base della convenzione del 26 novembre 2009, prot. 63556, anche al fine di favorire la ripresa delle attivita' sportive nel territorio abruzzese, e' autorizzato a trasferire al comune dell'Aquila la somma complessiva di euro 1.117,44, al comune di Bussi sul Tirino la somma complessiva di euro 82.576,04 ed al comune di Introdacqua la somma complessiva di euro 6.080,00 al fine di consentire agli stessi Enti il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l'indennita' di occupazione, per il ristoro dei danni e per la riduzione in ripristino dei beni immobili gia' utilizzati come aree di accoglienza. I comuni rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo delle somme loro assegnate. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 89.773,48, comprensive dell'IVA al 10% sulle somme dovute a titolo di ripristino, si provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.