IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d.  "legge  obiettivo"),
che, all'art. 1, ha  stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche  e
private e gli  insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  Programma
formulato secondo i criteri e le  indicazioni  procedurali  contenuti
nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare,  in
sede di prima applicazione della legge, il suddetto  programma  entro
il 31 dicembre 2001; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 -  oltre  ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione delle opere incluse nel programma approvato  da  questo
Comitato - reca  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge  n.
443/2001, prevedendo in  particolare  che  le  opere  medesime  siano
comprese in Intese generali quadro tra il  Governo  ed  ogni  singola
Regione o Provincia autonoma al fine del  congiunto  coordinamento  e
della realizzazione degli interventi; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),  e  s.m.i.  e
visti in particolare: 
    - la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori  relativi
a infrastrutture strategiche insediamenti produttivi"; 
    - l'art. 256, che ha abrogato il decreto  legislativo  20  agosto
2002, n. 190, recante "Attuazione della  legge  n.  443/2001  per  la
realizzazione  delle  infrastrutture  degli  insediamenti  produttivi
strategici e di interesse nazionale",  come  modificato  dal  decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria  2007),
che all'art. 1, comma 979, ha previsto che le funzioni ed i poteri di
soggetto   concedente   e   aggiudicatore   per   la    realizzazione
dell'autostrada diretta Brescia - Bergamo - Milano  e  di  altre  due
autostrade  lombarde  venissero  trasferiti  da  ANAS  S.p.A.  ad  un
soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e
passivi inerenti alla realizzazione  di  dette  infrastrutture  e  da
costituire in forma societaria e partecipata dalla stessa ANAS S.p.A.
e  dalla  Regione  Lombardia  o  da  soggetto  da  essa   interamente
partecipato; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244  (legge  finanziaria  2008)
che all'art. 2, comma  264  e  ss,  autorizza  la  Cassa  depositi  e
prestiti a costituire,  presso  la  gestione  separata,  un  apposito
fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP)  al
fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo  perduto  mediante
la prestazione di garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati
coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte  ad
assicurare    il     mantenimento     del     relativo     equilibrio
economico-finanziario; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002  S.O.),
con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art.
1 della legge  n.  443/2001,  ha  approvato  il  1°  Programma  delle
infrastrutture strategiche, che riporta all'allegato 1 -  nell'ambito
del  "Sistema  plurimodale  padano",  tra  i  sistemi   stradali   ed
autostradali - la infrastruttura denominata "Asse autostradale  medio
padano Brescia, Bergamo e Milano e Passante di Mestre" con  un  costo
di 2.737,222 milioni di  euro  e  che  all'allegato  2,  nella  parte
relativa alla Regione  Lombardia,  tra  i  "Corridoi  autostradali  e
stradali" include il "Collegamento autostradale  Brescia,  Bergamo  e
Milano (Bre.Be.Mi)"; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con  la
quale questo Comitato  ha  formulato,  tra  l'altro,  indicazioni  di
ordine  procedurale  riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere
ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi  nel
1° Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 5 dicembre 2003, n. 120 (G.U. n.  263/2005),  con
la  quale  questo  Comitato  ha  approvato,  con  le  prescrizioni  e
raccomandazioni proposte dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il progetto preliminare della "linea AV/AC Milano-Verona"; 
  Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 93 (G.U. n. 263/2005), con  la
quale questo Comitato, rilevato che l'Asse autostradale medio  padano
Brescia, Bergamo e Milano  e'  incluso  nell'Intesa  generale  quadro
stipulata tra il Governo e la Regione Lombardia l'11 aprile 2003, ha: 
    -  approvato,  con  prescrizioni,  il  progetto  preliminare  del
collegamento autostradale di connessione tra le  citta'  di  Brescia,
Bergamo e Milano, fissando in 1.580 milioni  di  euro  il  limite  di
spesa dell'intervento; 
    - preso atto che il Soggetto  aggiudicatore  dell'intervento  era
l'ANAS, costituita in societa' per azioni a norma del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178; 
    - preso atto altresi' che l'A.TI.  Brebemi  S.p.A.  ed  altri,  a
seguito  di  apposita  gara,  e'   risultata   aggiudicataria   della
concessione   di'   costruzione   ed   esercizio   del   collegamento
autostradale  tra  Brescia,  Bergamo  e  Milano  e  che  la  relativa
convenzione e' stata stipulata con ANAS S.p.A. il 24 luglio  2003  ed
approvata con decreto interministeriale del 16 ottobre 2003; 
    - demandato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di
sottoporre a questo Comitato, d'intesa con la Regione Lombardia,  una
relazione istruttoria in ordine ai sovraccosti registrati rispetto al
costo dell'opera evidenziato nella nota ANAS  del  3  maggio  2004  e
connessi all'affiancamento alla citata linea ferroviaria AV/AC Milano
- Verona, alle prescrizioni della Commissione Speciale  VIA  e  della
citata Regione  ed  ai  maggiori  oneri  derivanti  da  aggiornamenti
normativi e dei costi di materiali di costruzione; 
  Vista la delibera 20 dicembre 2005, n. 142 (G.U. n. 166/2006),  con
la quale questo Comitato ha: 
    - preso atto dei contenuti  della  relazione  sui  "sovraccosti",
predisposta  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
d'intesa con la Regione Lombardia in esito al mandato  conferito  con
la citata delibera n. 93/2005, quantificando in euro 1.235.170.000 il
costo complessivo dell'opera - inclusivo di detti sovraccosti, ma  al
netto dei ribassi  d'asta  applicati,  nella  misura  originariamente
stimata, anche sul  costo  dei  lavori  aggiuntivi  -  e  confermando
comunque in euro 1.580.000.000 il "limite di spesa" dell'intervento; 
    -   disposto    che    ANAS    S.p.A.    redigesse    un    piano
economico-finanziario  nel  quale  individuare,  nel  rispetto  della
normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, le misure  atte
a fronteggiare il maggior costo dell'intervento,  prevedendo  che  il
citato Ministero sottoponesse  a  questo  Comitato  stesso  le  linee
generali del predetto piano prima dell'approvazione del medesimo,  da
effettuare con le procedure di rito; 
  Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U.  n.  199/2006  S.O.),
con la quale questo Comitato, nel rivisitare il  1°  Programma  delle
infrastrutture strategiche, ha confermato  -  nell'articolazione  del
"Sistema plurimodale padano"  -  l'"Asse  autostradale  medio  padano
Brescia, Bergamo e Milano"; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39  (G.U.  n.  197/2007),  che
detta  criteri  in  materia  di  regolazione  economica  del  settore
autostradale; 
  Considerato che in data 19 febbraio 2007 e' stata costituita  -  ai
sensi del citato art. 1, comma 979, della  legge  n.  296/2006  -  la
"Concessioni Autostrade Lombarde S.p.A." (CAL S.p.A.); 
  Considerato che con delibera  4  ottobre  2007,  n.  109  (G.U.  n.
256/2007), questo Comitato ha preso atto dei contenuti  dello  schema
di "Convenzione unica" tra CAL  S.p.A.  e  la  Societa'  di  progetto
Brebemi S.p.A. -  predisposto  ai  sensi  dell'art.  2,  commi  82  e
seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito  nella
legge 24 novembre 2006, n. 286, e s.m.i - ed ha espresso  valutazione
positiva sullo  schema  stesso,  formulando  alcune  prescrizioni  da
recepire nella stesura definitiva della convenzione; 
  Considerato che con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture,
emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  in
data 23 gennaio 2008 e registrato alla Corte dei  Conti  in  data  31
gennaio 2008, e' stata  approvata  la  "Convenzione  unica"  tra  CAL
S.p.A. e la Societa' di progetto Brebemi S.p.A.; convenzione che,  al
punto 11.3, prevede, tra l'altro, che il piano  economico-finanziario
sia aggiornato in sede di approvazione del progetto definitivo; 
  Considerato che con  delibera  26  giugno  2009,  n.  42  (G.U.  n.
185/2009), questo Comitato ha, tra l'altro: 
    - approvato, con  prescrizioni  e  raccomandazioni,  il  progetto
definitivo dell'intervento "Collegamento autostradale di  connessione
tra le Citta' di Brescia, Bergamo e Milano" con il  nuovo  limite  di
spesa pari a euro 1.611.300.250; 
    - richiesto, al punto 2.1., che C.A.L. S.p.A. e il concessionario
provvedano alla stipula di apposito atto aggiuntivo alla "Convenzione
unica" precedentemente citata, da approvare nelle forme di rito,  per
adottare il nuovo piano economico-finanziario che sostituisca  quello
allegato alla citata "Convenzione unica"; 
    - precisato che il nuovo piano, soprattutto in presenza di eventi
che incidano positivamente  sui  contenuti  del  piano  stesso,  puo'
recare scostamenti, in termini di livelli tariffari e di  "valore  di
subentro", rispetto al piano allegato al progetto definitivo e  senza
superare i valori  da  quest'ultimo  definiti,  che  sono  quindi  da
considerare valori  massimi,  fermo  restando  le  indicazioni  della
delibera n. 109/2007  sui  valori  del  parametro  X  per  i  periodi
regolatori successivi al primo e rilevanti ai  fini  dell'adeguamento
annuale; 
    - previsto, altresi', che lo schema di atto aggiuntivo gli  venga
trasmesso, per un preventivo parere, qualora il nuovo piano  presenti
modifiche rispetto a  quello  valutato  nella  stessa  seduta  ovvero
nell'ipotesi che l'atto aggiuntivo tratti  punti  ulteriori  rispetto
all'adozione del piano; 
    - invitato il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  ad
informare il Comitato stesso in merito all'attivazione del  Fondo  di
Garanzia  sulle  Opere  Pubbliche  ("F.G.O.P.")  tenendo  conto   che
l'eventuale mancata o diversa prestazione della garanzia  di  cui  al
medesimo Fondo comporta l'attivazione della procedura di cui al punto
11.8 della convenzione vigente; 
  Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
con nota del 21 luglio 2010 n. 31658,  nell'inviare  il  citato  atto
aggiuntivo ha, altresi', trasmesso una nota di C.A.L.  S.p.A  del  20
luglio 2010 con cui il concedente dichiara: a) il venire  meno  della
necessita' di prestazione della garanzia a valere sul F.G.O.P; b)  la
sostanziale   invarianza   dei   principali   elementi   del    piano
economico-finanziario,  con  particolare   riferimento   ai   livelli
tariffari   e   al   valore   di   subentro,   di   cui   al    piano
economico-finanziario   allegato   al   progetto    definitivo;    c)
l'invarianza del valore residuo dell'infrastruttura e  l'aderenza  al
valore di mercato; 
  Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
con nota del 21 luglio  2010  n.  31658,  ha  richiesto  l'iscrizione
all'ordine del giorno del Comitato di una  presa  d'atto  del  venire
meno della garanzia dello F.G.O.P e della invarianza  dei  principali
elementi del piano economico finanziario, con particolare riferimento
ai  livelli  tariffari  e  al  valore  di  subentro,  previo   parere
dell'Unita' tecnica finanza di progetto; 
  Considerato   che   l'Unita'   tecnica   finanza    di    progetto,
nell'esprimere il proprio parere - con nota 21 luglio 2010  DIPE,  n.
3284 P - ha  ritenuto  necessario  che  concedente  e  concessionario
attestino che la mancata attivazione della citata  garanzia  conserva
inalterato, oltre ai livelli tariffari e al valore di subentro, anche
il costo complessivo del debito; 
  Considerato che con  delibera  22  luglio  2010,  n.  72  (G.U.  n.
10/2011), questo Comitato ha preso atto dei  contenuti  della  citata
nota di C.A.L. S.p.A. e delle valutazioni fornite dall'Unita' tecnica
finanza di progetto, invitando il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ad acquisire l'attestazione da parte di C.A.L. S.p.A. e del
concessionario circa l'invarianza del costo del debito, nel caso  sia
gia' intervenuta la sottoscrizione del contratto di finanziamento  da
parte del  concessionario  stesso,  ovvero  l'attestazione  circa  il
mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della  concessione
ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 del decreto  legislativo  n.
163/2006, in linea con i valori del piano economico-finanziario  gia'
esaminato dall'Unita' tecnica finanza di progetto  nel  rispetto  dei
valori massimi di cui al punto 2.1. della citata delibera n. 42/2009; 
  Considerato che, con nota in data 1° ottobre 2010, la CAL S.p.A. ha
reso l'attestazione  richiesta  da  questo  Comitato  con  la  citata
delibera n. 72/2010 che dichiara, in  particolare,  che  l'equilibrio
economico finanziario e' assicurato da: a) l'incremento dei flussi di
traffico, attesi in conseguenza della realizzazione, nel rispetto del
quadro economico approvato da questo  Comitato,  della  terza  corsia
anche nel tratto compreso tra il raccordo Ospitaletto - Montichiari e
lo svincolo di  Treviglio  Est  -  Caravaggio,  come  previsto  dalla
raccomandazione n. 17 all'Allegato n. 1 della delibera n. 42/2009; b)
l'assunzione di un nuovo valore  previsionale  del  parametro  X  per
ciascuno dei periodi regolatori; 
  Considerato che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze in data 8 ottobre 2010 e registrato alla Corte dei  Conti  in
data 11 novembre 2010, e' stato approvato  l'Atto  aggiuntivo  n.  1,
sottoscritto in data 7 settembre 2009, come integrato con atto del  4
giugno 2010, alla Convenzione unica,  atto  con  il  quale  il  Piano
economico-finanziario  allegato  a   detta   convenzione   e'   stato
sostituito con il Piano inviato a corredo del progetto definitivo; 
  Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
con note del 2 e 3 maggio  2011,  ha  chiesto  il  parere  di  questo
Comitato sul Il Atto aggiuntivo alla Convenzione unica,  sottoscritto
in data 22 dicembre 2010; 
  Considerato, altresi', che, con nota 4 maggio  2011  n.  58961,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ha  ritenuto  necessario
acquisire  sia  idonea  attestazione  sottoscritta  da  concedente  e
concessionaria   per   giustificare,   in    relazione    a    quanto
precedentemente asseverato con la citata  nota  CAL  del  1°  ottobre
2010, la necessita' di un nuovo Atto aggiuntivo, sia  le  valutazioni
dell'ANAS circa la sostenibilita' del piano economico finanziario; 
  Considerato che C.A.L S.p.A.  e  Bre.Be.Mi  S.p.A.  hanno  prodotto
attestazione in data 4 maggio 2011,consegnata in seduta, che dichiara
fra l'altro: 
    - l'individuazione da parte di concedente e concessionario di una
diversa soluzione di equilibrio economico  finanziario  che  prevede,
fra l'altro, il finanziamento diretto da parte di  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A.; 
    - che tale finanziamento diretto  risulta  essere  una  soluzione
alternativa rispetto alla prestazione della garanzia del F.G.O.P; 
    - che tale soluzione finanziaria  comporta  un  costo  medio  del
debito complessivo superiore al costo medio del debito  previsto  nel
piano economico finanziario di cui al I Atto  aggiuntivo  e  comunque
nel rispetto del valore dello spread massimo  indicato  nel  medesimo
piano allegato al I Atto aggiuntivo; 
    - che, in ogni caso, a  fronte  di  detto  incremento  del  costo
stimato  complessivo  del   finanziamento,   l'equilibrio   economico
finanziario della concessione e' garantito dalle misure indicate  con
la citata attestazione resa da CAL S.p.A. in data  1°  ottobre  2010,
integrata in parte qua con l'indicazione di un incremento del  valore
previsionale  del  fattore  X,  a  partire  dai  periodi   regolatori
successivi al primo, pari all'1,01 per cento; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita in seduta l'intesa del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze che rileva la necessita' che venga eliminato l'ultimo periodo
della premessa dall'Allegato "B" ("Relazione accompagnatoria  al  PEF
del 22 dicembre 2010"); 
 
                             Prende atto 
 
dei contenuti dell'attestazione rilasciata in data 4 maggio  2011  da
C.A.L. S.p.A. e da Bre.Be.Mi S.p.A., e in particolare che: 
  - le parti sottolineano che il Piano economico finanziario allegato
all'Atto aggiuntivo n. 2 prevede, tra l'altro, un intervento di Cassa
depositi e prestiti S.p.A. sotto forma di finanziamento  diretto  del
progetto; 
  - che tale soluzione finanziaria comporta un costo medio del debito
complessivo superiore al costo medio del debito  previsto  nel  piano
economico finanziario di cui al I  Atto  aggiuntivo  e  comunque  nel
rispetto del valore dello spread massimo indicato nel medesimo  piano
allegato al I Atto aggiuntivo; 
  - che, a fronte di detto incremento del costo  stimato  complessivo
del   finanziamento,   l'equilibrio   economico   finanziario   della
concessione e' garantito  dall'incremento  dei  flussi  di  traffico,
attesi in conseguenza della realizzazione, nel  rispetto  del  quadro
economico approvato da questo Comitato, della terza corsia anche  nel
tratto compreso tra  il  raccordo  Ospitaletto  -  Montichiari  e  lo
svincolo  di  Treviglio  Est  -  Caravaggio,  come   previsto   dalla
raccomandazione n. 17 all'Allegato n. 1 della  delibera  n.  42/2009,
nonche' dell'assunzione di un valore del parametro X pari a 2,99  per
cento, nell'ambito della formula tariffaria di cui alla  delibera  di
questo Comitato n. 39/2007, per i periodi  regolatori  successivi  al
primo; 
  - concedente e concessionaria evidenziano  che,  in  linea  con  le
indicazioni della  delibera  di  questo  Comitato  n.  42/2009,  sono
rimasti immutati i livelli massimi della tariffa base di pedaggio  ed
il "valore di subentro" e che le variazioni investono  esclusivamente
gli elementi di adeguamento  delle  tariffe  di  cui  agli  specifici
allegati  alla  Convenzione  unica  richiamati  all'art.  2.5   della
medesima; 
 
                      Esprime parere favorevole 
 
in ordine al II Atto aggiuntivo alla  Convenzione  unica  tra  C.A.L.
S.p.A. e Bre.Be.Mi. S.p.A. a condizione che venga eliminato  l'ultimo
periodo della premessa dall'Allegato "6" ("Relazione  accompagnatoria
al PEF del 22 dicembre 2010"). 
    Roma, 5 maggio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
Il Segretario: Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011 
Ufficio   controllo    Ministeri    economico-finanziari,    registro
n.11,Economia e finanze, foglio n.391