L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione della commissione per le infrastrutture  e  le  reti
del 30 novembre 2011; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in  particolare  l'art.
80; 
  Vista  la  direttiva  2009/136/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2009,  recante  modifica  della  direttiva
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli  utenti
in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; 
  Vista  la  direttiva  2009/140/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2009,  recante  modifica  delle  direttive
2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i
servizi  di  comunicazione  elettronica,  la   direttiva   2002/19/CE
relativa all'accesso alle reti di comunicazione  elettronica  e  alle
risorse  correlate,  e  all'interconnessione  delle  medesime  e   la
direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per  le  reti  e  i
servizi di comunicazione elettronica; 
  Vista la delibera n. 4/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante «Regole
per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service
Provider Portability)»; 
  Vista  la  delibera  n.  12/01/CIR,  del  7  giugno  2001,  recante
«Disposizioni in tema di portabilita' del numero  tra  operatori  del
servizio  di  comunicazione  mobile  e   personale   (Mobile   Number
Portability)», ed, in particolare, l'art. 4 comma 3; 
  Vista  la  delibera  n.  19/01/CIR,  del  7  agosto  2001,  recante
«Modalita' operative per la portabilita' del numero tra operatori  di
reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number
Portability)», ed, in particolare, gli articoli 3 e 4,  relativamente
alla capacita' di evasione  degli  ordinativi  della  prestazione  di
Mobile Number Portability e al periodo di realizzazione; 
  Vista la delibera  n.  22/01/CIR,  del  10  ottobre  2001,  recante
«Risorse  di  numerazione  per  lo  svolgimento  del  servizio  della
portabilita' del numero tra  operatori  di  reti  per  i  servizi  di
comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)»; 
  Vista  la  delibera  n.  7/02/CIR,  del  28  marzo  2002,   recante
«Disposizioni  in  materia  di  portabilita'   del   numero   mobile:
fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio»; 
  Vista la delibera n.  13/02/CIR,  del  28  novembre  2002,  recante
«Disposizioni in materia di portabilita' del numero mobile:  criterio
per la fissazione del prezzo massimo interoperatore»; 
  Vista  la  delibera  n.  17/06/CIR  del  4  maggio  2006,   recante
«Adeguamento della capacita' giornaliera di evasione degli ordini  di
portabilita' del numero mobile degli operatori donating,  secondo  le
disposizioni della delibera n. 19/01/CIR,  e  modalita'  di  gestione
delle richieste»; 
  Vista la delibera n. 664/06/CONS  del  23  novembre  2006,  recante
«Adozione del regolamento recante disposizioni a  tutela  dell'utenza
in materia di  fornitura  di  servizi  di  comunicazione  elettronica
mediante contratti a distanza»; 
  Vista la  delibera  n.  274/07/CONS  del  6  giugno  2007,  recante
«Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS:  Modalita'  di
attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso»; 
  Vista la delibera n.  78/08/CIR,  del  26  novembre  2008,  recante
«Norme riguardanti la portabilita' del numero mobile»; 
  Vista  la  delibera  n.  30/11/CIR  del  6  aprile  2011,   recante
«Consultazione  pubblica  riguardante  modifica  delle  norme   sulla
portabilita' del  numero  mobile  a  seguito  del  recepimento  delle
direttive europee 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 25 novembre 2009, e modifica di alcune disposizioni
riguardanti le penali, nonche' misure temporanee urgenti di  modifica
della delibera n. 78/08/CIR»; 
  Vista la delibera n. 91/11/CIR del 13 luglio 2011, recante «Proroga
dei termini di conclusione del procedimento di cui alla  delibera  n.
30/11/CIR riguardante la portabilita' del numero mobile.»; 
  Visti i contributi presentati nell'ambito del procedimento  di  cui
alla  delibera  n.  30/11/CIR,  come  prorogato  dalla  delibera   n.
91/11/CIR; 
  Considerate  le  posizioni  espresse,  anche   mediante   documenti
scritti,  dagli  operatori  mobili  e  dagli  altri  partecipanti  al
procedimento nell'ambito delle audizioni tenutesi in  data  13  e  15
giugno 2011, 14 luglio 2011 ed anche successivamente,  a  seguito  di
proroga del procedimento, in data 6 settembre 2011, 26 settembre 2011
e 16 novembre 2011; 
  Viste le risultanze della consultazione pubblica e  le  valutazioni
in merito alle posizioni rappresentate dai soggetti che  hanno  preso
parte alla stessa, riportate in allegato  2  alla  presente  delibera
della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 
  Viste le interlocuzioni intercorse e gli incontri con la  Direzione
nazionale antimafia tenuti al fine di esaminare le modalita'  atte  a
soddisfare le esigenze di giustizia in uno scenario  di  portabilita'
del numero mobile realizzata con tempistiche contratte,  dalle  quali
e' emersa la possibilita' di adeguare le procedure vigenti in modo da
garantire la continuita' delle prestazioni obbligatorie  ai  fini  di
giustizia; 
  Considerata  l'opportunita',  in   uno   scenario   che   vede   un
significativo incremento dei soggetti operanti, di disciplinare in un
provvedimento cogente  talune  delle  regole  contenute  nell'Accordo
quadro concordato e sottoscritto dagli operatori, in coerenza  con  i
principi  generali  stabiliti  dalla  normativa  in  materia  e   con
particolare  riferimento  a  quelli  che   sono   interessati   dalla
contrazione dei tempi stabiliti per la  prestazione  di  portabilita'
del numero mobile; 
  Ritenuto  opportuno  continuare  a  demandare  la  definizione   di
modalita'  implementative  delle  disposizioni  e  gli  standard   di
servizio  della  prestazione  di  portabilita'   all'accordo   quadro
stabilito  tra  tutti  gli   operatori   che   offrono   servizi   di
comunicazioni mobili  e  personali,  al  quale  ogni  soggetto  nuovo
entrante e' necessariamente  chiamato  ad  aderire  prima  dell'avvio
della propria offerta al pubblico; 
  Ritenuto in definitiva  opportuno  provvedere  ad  emendare  talune
disposizioni della delibera n. 78/08/CIR sulla base delle valutazioni
conclusive  espresse  nella  sintesi  della  consultazione  contenuta
nell'allegato 2 alla presente delibera,  limitatamente  agli  aspetti
considerati nell'ambito del procedimento avviato con la  delibera  n.
30/11/CIR del 6 aprile 2011, ed, in particolare, gli articoli  2,  4,
5, 6, 10, 13, 15 e 17 della delibera n. 78/08/CIR; 
  Ritenuto,  altresi',  opportuno  inserire  nelle   norme   vigenti,
ulteriori  disposizioni  che  disciplinino   la   corresponsione   di
indennizzi  ai  clienti  per  i   ritardi   nell'espletamento   della
prestazione di portabilita' del numero mobile, cosi'  come  richiesto
dalle pertinenti direttive europee del 2009, sopra richiamate; 
  Ritenuto opportuno, con l'occasione,  apportare  emendamenti  nelle
definizioni  ed  altri  di  natura   editoriale   ad   alcune   altre
disposizioni della delibera n. 78/08/CIR, al  fine  di  mantenere  la
coerenza, anche formale, dei diversi articoli; 
  Ritenuto, altresi',  opportuno  disciplinare  la  portabilita'  del
numero mobile mediante la trasposizione delle disposizioni  in  forma
di regolamento, anche  al  fine  di  agevolare  eventuali  successivi
interventi  di  modifica  ed  integrazione  che  dovessero   rendersi
necessari; 
  Visti i contributi presentati dagli operatori in merito a tematiche
non previste nella  delibera  di  consultazione  n.  30/11  CIR,  con
particolare  riferimento  a  quelle  relative  al  trattamento  delle
informazioni  riguardanti  i  clienti  che,  mentre  si  trovano   in
situazione di morosita', portano il proprio numero  mobile  ad  altro
operatore, e quelle riguardanti clienti che attivano SIM  e  chiedono
immediatamente la portabilita', al fine di accedere  alle  specifiche
offerte commerciali vantaggiose dedicate dagli operatori  ai  clienti
che portano il proprio numero mobile da altro operatore; 
  Vista  la  lettera  dell'autorita'  per  la  protezione  dei   dati
personali, datata 27 ottobre 2011 prot. n. 60712 del 4 novembre 2011,
con la quale sono state fornite indicazioni in merito a quesiti posti
circa la possibilita' di trattamento  da  parte  degli  operatori  di
talune  informazioni  riguardanti  la  situazione  dei   clienti   in
portabilita'; 
  Considerato che entrambe le tematiche sopra indicate sono meritorie
di approfondimento al fine di valutarne gli  impatti  procedurali  ed
economici sul  sistema  della  portabilita'  del  numero  mobile  ed,
all'occorrenza,  di   adottare   specifiche   disposizioni   che   ne
contrastino  gli  eventuali   effetti   negativi,   suscettibili   di
riverberarsi  sugli  interessi  della  generalita'  degli  utenti   e
sull'intero mercato dei servizi di comunicazioni mobili e  personali;
pertanto l'autorita'  intende  avviare  una  specifica  attivita'  in
proposito, tenendo conto degli sviluppi in  corso  nell'ambito  della
disciplina relativa  alla  protezione  dei  dati  personali  e  delle
implementazioni di tale disciplina; 
  Considerato che la Commissione europea ha  formulato,  in  data  24
novembre 2011, un parere motivato rivolto ad alcuni Stati membri  tra
cui l'Italia, nel quale viene rilevata la mancata  attuazione,  entro
il termine previsto del 25 maggio 2011,  delle  misure  di  cui  alla
direttiva 2009/136/CE relativa al servizio universale  e  ai  diritti
degli  utenti  in  materia  di  reti  e  servizi   di   comunicazione
elettronica, che ha ampliato i diritti in materia di telefonia fissa,
servizi mobili e accesso a  internet,  garantendo,  tra  l'altro,  il
diritto di cambiare operatore telefonico in  un  giorno  senza  dover
cambiare numero; 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario   dare   attuazione   alle   norme
comunitarie, per gli aspetti disciplinati dal presente provvedimento,
nel piu' breve tempo possibile, prevedendo un breve lasso  di  tempo,
ragionevolmente  stimato  non  inferiore  a  tre  mesi,  per  attuare
l'obiettivo di contrarre i tempi di realizzazione della  portabilita'
del numero mobile, tenendo conto comunque che devono essere apportate
modifiche di impatto contenuto alle attuali procedure; 
  Ritenuto opportuno, infine, prevedere un lasso  di  tempo  maggiore
per altri aspetti, quali l'implementazione  di  quanto  necessario  a
rendere operativa la possibilita'  per  il  cliente  di  chiedere  un
indennizzo per i ritardi nella prestazione di portabilita' del numero
mobile, un progressivo miglioramento di affidabilita' dei  sistemi  e
conseguente riduzione degli esoneri dalla penali  interoperatore  per
eventi  eccezionali,  l'operativita'  della   banca   dati   per   la
trasparenza tariffaria; 
  Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo ed Enzo Savarese,
relatori  ai  sensi  dell'art.   29   del   regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Approvazione del regolamento 
 
  1.  L'autorita'  adotta,  ai  sensi  dell'art.   80   del   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  il  regolamento  in  materia  di
portabilita'  del  numero  mobile,  riportato  nell'allegato  1  alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. All'entrata in vigore del regolamento di  cui  al  comma  1,  le
disposizioni del  regolamento  sostituiscono  le  disposizioni  della
delibera n. 78/08/CIR. 
  3. Il termine ultimo indicato dai commi 1 e 3 delle disposizioni di
cui all'art. 2 (Misure temporanee urgenti di modifica della  delibera
n. 78/08/CIR), della delibera n. 30/11/CIR, e' prorogato fino  al  30
giugno 2012.