IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  l'art.  259,  comma  4,  del   Testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  il
quale dispone che le Provincie ed i Comuni che  hanno  deliberato  il
dissesto finanziario, con la presentazione dell'ipotesi  di  bilancio
stabilmente riequilibrato  richiedono  l'adeguamento  dei  contributi
statali rispettivamente alla media unica nazionale e alla media della
fascia demografica di appartenenza come definita con  il  decreto  di
cui all'art. 263, comma 1, laddove  le  risorse  di  parte  corrente,
costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario e  al  fondo
consolidato e  da  quella  parte  dei  tributi  locali  calcolata  in
detrazione ai trasferimenti erariali, siano inferiori  alle  suddette
medie; 
  Visto l'art. 263, comma 1, del citato testo unico, in base al quale
con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le
medie nazionali annue, per classe demografica per i Comuni  ed  unica
per le Province, delle risorse di parte corrente di cui all'art. 259,
comma 4; 
  Visto l'art. 156, comma 2, in base al  quale  le  disposizioni  del
Testo unico e di altre leggi e regolamenti relative  all'attribuzione
di contributi erariali  di  qualsiasi  natura,  alla  disciplina  del
dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei  conti,  che
facciano riferimento alla popolazione,  vanno  interpretate,  se  non
diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione  residente
calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le Province  ed
i Comuni, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  in
materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11 e 21; 
  Visto l'art. 11, comma 1, lettera e), della citata legge  5  maggio
2009, n. 42, ai sensi del quale i decreti legislativi di cui all'art.
2, della medesima legge, con riguardo al finanziamento delle funzioni
di Comuni,  Province  e  Citta'  metropolitane,  sono  adottati,  tra
l'altro, secondo il principio della  soppressione  dei  trasferimenti
statali  e   regionali   diretti   al   finanziamento   delle   spese
riconducibili alle funzioni  fondamentali  ai  sensi  dell'art.  117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla
legislazione  statale  nonche'  delle  spese  relative   alle   altre
funzioni; 
  Visto l'art. 21, comma 1, lettera c), della citata legge  5  maggio
2009, n. 42, ai sensi del quale, in sede  di  prima  applicazione,  i
decreti legislativi di cui all'art. 2  della  medesima  legge  recano
norme transitorie per  gli  enti  locali  secondo,  tra  l'altro,  il
principio della considerazione, nel processo  di  determinazione  del
fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle  risorse  in
favore degli enti locali  sottodotati  in  termini  di  trasferimenti
erariali  ai  sensi  della  normativa  vigente  rispetto   a   quelli
sovra-dotati; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.
23,  laddove,  al   fine   di   realizzare   in   forma   progressiva
territorialmente  equilibrata  la   devoluzione   ai   Comuni   della
fiscalita' immobiliare di cui ai commi 1 e  2  del  medesimo  decreto
legislativo, e' prevista l'istituzione di un  Fondo  sperimentale  di
riequilibrio, della durata di tre anni e, comunque, fino alla data di
attivazione del fondo perequativo previsto dall'art. 13 della  citata
legge n. 42 del 2009. Il Fondo e' alimentato con il gettito di cui al
medesimo art. 2, commi 1 e 2; 
  Considerato che ai fini della determinazione delle medie nazionali,
per il triennio 2011-2013, per classe  demografica  per  i  Comuni  e
unica per le Province, delle risorse di parte corrente, si debba fare
riferimento  ai  trasferimenti  relativi  all'anno   2010   ed   alla
popolazione 2008; 
  Atteso che per i Comuni le risorse di parte corrente nell'anno 2010
sono costituite dal contributo ordinario, dal contributo consolidato,
dal gettito I.C.I. al 4 per mille detratto dai trasferimenti erariali
a decorrere dall'anno 1994, dai maggiori o minori introiti  derivanti
dall'addizionale energetica, portati in riduzione od in  aumento  dei
trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 2000 e  dalla  quota  di
gettito della compartecipazione all'IRPEF portata  in  riduzione  dei
trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 2002; 
  Rilevato altresi' che per le Province le risorse correnti nell'anno
2010  sono  costituite  dal  contributo  ordinario,  dal   contributo
consolidato,  dall'addizionale   provinciale   all'imposta   erariale
(A.P.I.E.T.)  detratta  dai  trasferimenti   erariali   a   decorrere
dall'anno 1996, dai gettiti dell'imposta per le assicurazioni  contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a
motore  (R.C.A.)  e   dell'imposta   provinciale   di   trascrizione,
iscrizione  e  annotazione   dei   veicoli   al   pubblico   registro
automobilistico  (I.E.T.)  detratti  dai  trasferimenti  erariali   a
decorrere  dall'anno  1999  e   dai   maggiori   proventi   derivanti
dall'addizionale energetica portati in  riduzione  dei  trasferimenti
erariali a decorrere dall'anno 2000; 
  Considerato che ai fini  di  individuare  le  medie  nazionali  per
classe demografica di appartenenza per i Comuni valgono gli aggregati
di enti individuati dall'art. 3, comma  6,  lettera  b)  del  decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, il quale dispone  che  i  Comuni,
con distinzione fra enti interamente montani ed altri, sino a  59.999
abitanti, sono suddivisi in dodici classi; 
  Visto il decreto n. 6627/2008 del 17 luglio 2008 con il quale  sono
state individuate le  medie  di  risorse  correnti  per  il  triennio
2008-2010; 
  Ritenuto di provvedere  all'individuazione  delle  medie  nazionali
annue, per classe demografica per i Comuni e unica per  le  Province,
delle risorse di parte corrente per il triennio 2011-2013; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  La media unica nazionale pro-capite delle risorse di parte corrente
delle Province e', per il triennio 2011-2013, di euro 39,68.