IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  ed  in
particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  ora  Ministero  dello  sviluppo
economico, individua, sentita la Conferenza Unificata  e  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, l'ambito della Rete  Nazionale  dei
Gasdotti; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare  l'art.  1,
comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di programmazione
di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate  di  interesse
nazionale ai sensi delle leggi vigenti  e'  effettuata  dallo  Stato,
avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; 
  Visto  l'art.  52-quinques  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  come  aggiunto  dal   decreto
legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  22  dicembre  2000,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2001, con il
quale e' stata individuata la Rete Nazionale dei Gasdotti su conforme
parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, espresso  con
deliberazione  12  ottobre  2000,  n.  186/00  e   della   Conferenza
Unificata, espresso nella riunione del 21 dicembre 2000; 
  Visto l'art. 3 del decreto  ministeriale  22  dicembre  2000  sopra
citato, che dispone che il Ministero dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato provvede, su richiesta di una impresa  di  trasporto
del gas, all'inclusione nella Rete Nazionale dei  Gasdotti  di  nuovi
gasdotti rispondenti ai requisiti di legge, sentite  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas,  le  regioni  e  le  province  autonome
interessate, e provvede, in  funzione  delle  modifiche  intervenute,
all'aggiornamento  degli  allegati  al  predetto   decreto,   dandone
comunicazione all'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  alle
regioni  interessate  ed  ai  soggetti  che  svolgono  attivita'   di
trasporto e dispacciamento sulla rete nazionale di trasporto; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive  4  agosto
2005 con il  quale  sono  stati  inclusi  nella  Rete  Nazionale  dei
Gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati  gli  allegati  al  predetto
decreto ministeriale 22 dicembre 2000; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive  13  marzo
2006 con il quale all'elenco dei gasdotti facenti  parte  della  Rete
Nazionale dei Gasdotti, allegato al suddetto decreto 4  agosto  2005,
e' aggiunto in allegato 3 "Interconnector" il gasdotto "IGI"; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  1°  agosto
2008, con il quale  sono  stati  inclusi  nella  Rete  Nazionale  dei
Gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati  gli  allegati  al  predetto
decreto ministeriale 13 marzo 2006; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  21  ottobre
2010 con il  quale  sono  stati  inclusi  nella  Rete  Nazionale  dei
Gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati  gli  allegati  al  predetto
decreto ministeriale 1° agosto 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  21  ottobre
2010 che all'art. 2, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2011,  i
soggetti gestori di tratti della Rete Nazionale dei  Gasdotti  devono
presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, istanza  di
aggiornamento  delle  infrastrutture  aventi  stato  di   consistenza
riferito alla data del 30 giugno  dello  stesso  anno.  Il  Ministero
entro il successivo 30 settembre, procede  a  una  valutazione  delle
istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti richiesti, provvede  a
richiedere il relativo parere all'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, e alle Regioni interessate. In caso di assenza  di  riscontro
entro 30 giorni, si intende acquisito parere  positivo  per  silenzio
assenso. Il Ministero  procede  quindi  entro  il  30  novembre  alla
emanazione  di  un  decreto  relativo  all'aggiornamento  della  Rete
Nazionale dei Gasdotti.  L'aggiornamento  della  Rete  nazionale  dei
Gasdotti di cui al decreto  sopra  citato,  entra  in  vigore  il  1°
gennaio dell'anno successivo a quello  in  cui  e'  stata  presentata
istanza di aggiornamento e si riferisce  alle  infrastrutture  aventi
stato di consistenza riferito alla data del 30  giugno  dell'anno  in
cui e' presentata l'istanza; 
  Vista  l'istanza  della  societa'  Snam   Rete   Gas   S.p.A.   per
l'inserimento  nella  Rete  Nazionale  dei  Gasdotti   dei   seguenti
metanodotti: 
  1. Minerbio-Poggio Renatico (Emilia Romagna) 
  2. Cervignano-Mortara (Lombardia) 
  Vista  l'istanza  della  societa'  Gasdotti   Italia   S.p.A.   per
l'inserimento  nella  Rete  Nazionale  dei  Gasdotti   del   seguente
metanodotto: 
    1. Cellino-San Marco (Marche-Abruzzo) 
  Vista l'istanza della societa' TAP TransAdriatic Pipeline S.p.A. di
aggiornamento  relativa  al  percorso  in  acque  territoriali  e  in
terraferma dell'interconnector TAP, gia' incluso nell'Allegato 3  del
decreto ministeriale 21 ottobre 2010 sopra citato; 
  Considerato  inoltre  il  parere  favorevole   dell'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas e delle  Regioni  interessate  acquisito
per comunicazione scritta o intervenuto per silenzio-assenso, essendo
trascorsi i termini previsti per la formulazione del parere richiesto
senza  che  sia  pervenuta   alcuna   manifestazione   di   dissenso,
relativamente ai metanodotti succitati; 
  Ritenuto che  per  le  loro  caratteristiche  tecnico-funzionali  i
suddetti gasdotti sono riconducibili a quelli previsti  dall'art.  2,
comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti 
 
  1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete  Nazionale  dei
Gasdotti allegato al decreto del Ministro delle attivita'  produttive
22 aprile 2008, dal 1° gennaio 2011, sono aggiunti i seguenti  tratti
di gasdotti: 
  a) Minerbio-Poggio Renatico (Emilia Romagna) 
  b) Cervignano-Mortara (Lombardia) 
  c) Cellino-San Marco (Marche-Abruzzo) 
  2. Negli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto  sono  riportati
gli elenchi aggiornati e specificatamente: 
  Allegato 1: metanodotti facenti  parte  della  Rete  Nazionale  dei
Gasdotti, inclusi i nuovi tratti di cui al precedente comma 1; 
  Allegato 2: gasdotti di  importazione  da  Stati  non  appartenenti
all'Unione Europea  ubicati  nel  mare  territoriale  e  gasdotti  di
coltivazione utilizzati per l'importazione di gas naturale; 
  Allegato 3: Interconnector; 
  Allegato  4:   Metanodotti   di   collegamento   a   Terminali   di
rigassificazione GNL