IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Davide Caiazzo, nato il 12 dicembre 1985 a
Martina Franca (Taranto), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai
sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 il
riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
Considerato che il richiedente sig. Caiazzo e' in possesso del
titolo accademico ottenuto in data 26 febbraio 2009 in Italia presso
la Universita' degli studi di Roma «La Sapienza»;
Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami
richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del
provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in
Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, con atto del
5 aprile 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti,
ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella
corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Illustre
Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);
Ritenuto di non attribuire rilevanza alla esperienza professionale
in Spagna, in quanto verte su materie di diritto spagnolo, diverse
rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui
finalita' e', specificamente orientata a verificare che le differenze
di preparazione «professionale» dell'«abogado» spagnolo rispetto a
quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di «avvocato»
in Italia;
Ritenuto di non attribuire rilevanza ai certificati di attivita'
svolta in Italia, prodotti dall'interessato, ai fini di una ulteriore
diminuzione della misura compensativa, in quanto si tratta di
attivita' analoga a quella che puo' essere svolta durante la pratica
forense, gia' tenuta in considerazione per una diminuzione della
misura stessa;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova
attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti
giudiziari che consentano di verificare la capacita' professionale
pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie
essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in
Italia;
Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta
del 27 ottobre 2011;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria
nella seduta sopra indicata;
Decreta:
Al sig. Davide Caiazzo, nato il 12 dicembre 1985 a Martina Franca
(Taranto), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo
professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli «avvocati».
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e
di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del
candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo
(sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto
processuale penale;
b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e'
subordinato al superamento della prova scritta: una prova su
deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le
seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente
decreto.
La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si
riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle
prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della
commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione
dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.
Roma, 19 dicembre 2011
Il direttore generale: Saragnano