LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modificazioni; 
  Viste le raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE  del
14 dicembre 2004 e 2009/385/CE del 30  aprile  2009,  in  materia  di
remunerazione degli amministratori delle societa' quotate; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2010,  n.  259,  recante
«Recepimento  delle   raccomandazioni   della   Commissione   europea
2004/913/CE e  2009/385/CE  in  materia  degli  amministratori  delle
societa' quotate» e, in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,  che  ha
introdotto nel menzionato decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, l'art. 123-ter; 
  Viste, in particolare,  le  deleghe  regolamentari  conferite  alla
CONSOB dai commi 7 e 8 del suddetto art. 123-ter; 
  Vista la Comunicazione DEM/11012984 del 24 febbraio 2011 avente  ad
oggetto «Richieste di informazioni ai sensi dell'art. 114,  comma  5,
del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  in  materia  di
indennita' per scioglimento anticipato del rapporto - Raccomandazioni
in materia di piani di successione nonche' in merito  all'informativa
sui compensi prevista dall'art. 78 del regolamento n.  11971  del  14
maggio 1999 e successive modificazioni»; 
  Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 con la quale e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti  in
attuazione del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  come
modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086  del  18
aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001,
n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del
4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre
2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004,  n.
14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del
21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12  ottobre
2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del  30  maggio  2007,  n.
16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del
19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893  del  14  maggio
2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del  12  marzo  2010,  n.
17326 del 13 maggio 2010, n. 17389 del 23 giugno 2010, n.  17592  del
14 dicembre 2010, n. 17679 del 1° marzo 2011, n. 17730 del  31  marzo
2011, n. 17731 del 5 aprile 2011 e n. 17919 del 9 settembre 2011; 
  Ritenuta la necessita'  di  adottare  una  completa  e  sistematica
disciplina in materia di trasparenza delle remunerazioni  corrisposte
da societa' quotate, semplificando e razionalizzando le  disposizioni
vigenti; 
  Ritenuta altresi' la necessita' di coordinare tale  disciplina  con
le nuove disposizioni in tema di remunerazioni  emanate  dalla  Banca
d'Italia e dall'ISVAP, al fine  di  agevolare  l'adeguamento  per  le
societa' quotate che svolgono attivita' bancaria o assicurativa; 
  Considerate  le  osservazioni  formulate  dai  soggetti   e   dagli
organismi in risposta al documento  di  consultazione  pubblicato  in
data 10 ottobre 2011 ai fini  della  predisposizione  della  presente
normativa; 
  Sentite la Banca d'Italia e l'ISVAP; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  Il regolamento di attuazione del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con
delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile n.  13106
del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno
n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003,  n.  14002
del 27 marzo n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692  dell'11  agosto
2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile  2005,  n.
15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del
27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del  3  maggio
2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18  giugno  2008,  n.
16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850  del
1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del  17  agosto
2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del  13  maggio  2010,  n.
17389 del 23 giugno 2010, n. 17592 del 14 dicembre 2010, n. 17679 del
1° marzo 2011, n. 17730 del 31 marzo 2011, n. 17731 del 5 aprile 2011
e n. 17919 del 9 settembre 2011 e' modificato come segue: 
    1) nella Parte III, Titolo II, Capo I, all'art. 65, dopo il comma
1-ter e' inserito il seguente comma: 
  «1-quater. Nel presente Titolo per "dirigenti  con  responsabilita'
strategiche" si intendono i soggetti cosi' definiti  nell'allegato  1
al regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 recante disposizioni
in materia di operazioni con parti  correlate,  come  successivamente
modificato.»; 
  2) nella Parte III, Titolo II, Capo  II,  Sezione  V,  il  comma  1
dell'art. 78 e' soppresso; 
  3) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione  V,  l'art.  79  e'
soppresso; 
  4) nella Parte III,  Titolo  II,  Capo  II,  Sezione  VI,  all'art.
84-bis, sono apportate le seguenti modifiche: 
      al comma 2, le lettere  a),  b)  e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
    «a) i componenti del  consiglio  di  amministrazione  ovvero  del
consiglio di gestione, i direttori generali e gli altri dirigenti con
responsabilita' strategiche dell'emittente azioni; 
    b) i componenti  del  consiglio  di  amministrazione  ovvero  del
consiglio  di  gestione  delle  societa'  controllate  dall'emittente
azioni; 
    c) i componenti  del  consiglio  di  amministrazione  ovvero  del
consiglio  di  gestione  delle  societa'   controllanti   l'emittente
azioni;»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: 
  «4. Gli emittenti azioni, sulla base delle  comunicazioni  ricevute
ai sensi dell'art. 114, comma 2  del  Testo  unico,  informano  senza
indugio il pubblico, con le modalita' indicate nel Capo I, in  merito
ai piani di compensi basati su strumenti finanziari, deliberati dalle
societa'  controllate  a  favore  dei  componenti  del  consiglio  di
amministrazione ovvero del  consiglio  di  gestione,  nelle  medesime
societa'  controllate  ovvero  in  altre  societa'   controllanti   o
controllate,  nel  caso  in  cui  dette  deliberazioni  integrino  la
fattispecie di informazione  privilegiata  ai  sensi  dell'art.  114,
comma 1 del Testo unico. Il comunicato diffuso al  pubblico  contiene
almeno le informazioni previste dal comma 3.»; 
      il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Gli emittenti strumenti
finanziari aventi sede legale in Italia informano il pubblico: 
  a) delle decisioni dell'organo competente  inerenti  all'attuazione
dei piani di compensi basati su strumenti finanziari  gia'  approvati
dall'assemblea dei medesimi emittenti; 
  b)  degli  adeguamenti  intervenuti   a   seguito   di   operazioni
straordinarie sul capitale e di altre operazioni  che  comportano  la
variazione del  numero  degli  strumenti  finanziari  sottostanti  le
opzioni, indicati nell'allegato 3A, schema 7, paragrafo 4.23. 
  Entro la data di pubblicazione della relazione sulla remunerazione,
prevista  dall'art.  123-ter  del  Testo   unico,   successiva   agli
intervenuti decisioni e adeguamenti indicati alle lettere  a)  e  b),
riportando le informazioni di cui all'allegato 3A, schema 7,  per  le
relative materie e la  tabella  n.  1  prevista  nel  paragrafo  4.24
dell'allegato 3A, schema 7, compilata  sulla  base  dei  criteri  ivi
indicati,  ovvero  mediante  rinvio  a  quanto  pubblicato  ai  sensi
dell'art. 84-quater»; 
    5) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI,  dopo  l'art.
84-ter e' aggiunto il seguente articolo: 
  «Art. 84-quater (Relazione sulla remunerazione). - 1. Fermo  quanto
previsto dall'art.  114,  comma  6,  del  Testo  unico,  le  societa'
italiane con azioni quotate in mercati regolamentati  italiani  o  in
altri paesi dell'Unione Europea, mettono a disposizione del  pubblico
presso la sede sociale, nel proprio sito  internet  e  con  le  altre
modalita' indicate nel Capo I, almeno ventuno giorni prima di  quello
fissato per l'assemblea annuale prevista dall'art. 2364, comma  2,  o
dall'art. 2364-bis, comma 2, del codice civile, una  relazione  sulla
remunerazione, redatta in conformita' all'allegato 3A, schema  7-bis.
Si applica l'art. 65-bis, comma 2. La  relazione  e'  pubblicata  nel
sito  Internet  per  un  tempo  pari  almeno  a  quello  in  cui   le
remunerazioni in linea con la predetta politica sono attribuite. 
  2. Alla relazione prevista al comma 1  sono  allegati  i  piani  di
compensi previsti dall'art. 114-bis  del  Testo  unico  ovvero  nella
stessa relazione e' indicata  la  sezione  del  sito  Internet  della
societa' dove tali documenti sono reperibili. 
  3. Resta fermo quanto  previsto  in  materia  di  remunerazione  da
normative   di   settore   eventualmente   applicabili   in   ragione
dell'attivita' svolta dalla societa' quotata. 
  4. Nella relazione prevista nel  comma  1,  sono  indicate,  con  i
criteri stabiliti nell'allegato 3A, schema 7-ter,  le  partecipazioni
detenute, nella societa' con  azioni  quotate  e  nelle  societa'  da
questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione  e
controllo,  dai  direttori  generali  e  dagli  altri  dirigenti  con
responsabilita'  strategiche  nonche'  dai  coniugi  non   legalmente
separati e dai  figli  minori,  direttamente  o  per  il  tramite  di
societa'  controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni  ricevute
e da altre  informazioni  acquisite  dagli  stessi  componenti  degli
organi di amministrazione  e  controllo,  dai  direttori  generali  e
dirigenti con responsabilita' strategiche.»; 
    6) nella Parte  III,  Titolo  II,  Capo  VI,  all'art.  111  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  al comma 1, le parole «comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti
«commi 1 e 2»; 
  il comma 1-bis e' sostituito dal seguente comma: 
  «1-bis. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le
disposizioni dell'art. 84-bis ad eccezione del comma 2.»; 
      il comma 2 e' soppresso. 
  7.  All'allegato  3A,  relativo  al   contenuto   delle   relazioni
illustrative dell'organo amministrativo, lo schema n. 7 e' sostituito
dallo schema  n.  7  «Documento  informativo  che  forma  oggetto  di
relazione illustrativa  dell'organo  amministrativo  per  l'assemblea
convocata per deliberare i piani  di  compensi  basati  su  strumenti
finanziari», dallo schema n. 7-bis «Relazione sulla remunerazione»  e
dallo schema  n.  7-ter  «Schema  relativo  alle  informazioni  sulle
partecipazioni dei componenti degli organi di  amministrazione  e  di
controllo,  dei  direttori  generali  e  degli  altri  dirigenti  con
responsabilita' strategiche» (allegato n. 1 alla presente delibera).