IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2011 di  recepimento  della
direttiva 2011/48/UE della Commissione relativo all'iscrizione  della
sostanza attiva bromadiolone nell'allegato I del decreto  legislativo
17 marzo 1995  e  alla  modifica  della  decisione  2008/941/CE  come
aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione
della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/941/CE; 
  Visto in particolare, l'allegato al decreto ministeriale 26  maggio
2011 che stabilisce come riportato nella parte A delle  "disposizioni
specifiche",  che  la  sostanza  attiva  bromadiolone   puo'   essere
autorizzata solo sotto forma  di  esche  gia'  pronte,  inserite  nei
cunicoli dei roditori ad una concentrazione non superiore ai 50 mg/Kg
e le autorizzazioni sono concesse solo  per  l'impiego  da  parte  di
utilizzatori professionali; 
  Considerato che le  Imprese  titolari  dei  prodotti  fitosanitari,
riportati in allegato al presente decreto, contenenti detta  sostanza
attiva, hanno ottemperato, nei tempi  e  nelle  forme  stabilite  dal
decreto ministeriale 26 maggio  2011,  adeguando  le  etichette  alle
nuove disposizione riportate nell'allegato al decreto stesso; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  Consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'Allegato
VI del citato DL.vo 194/95 e  che  ora  figurano  nel  Reg.  (CE)  n.
546/2011 della Commissione; 
  Tenuto conto che l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 26
maggio  2011,  stabilisce  i  termini,  entro  cui   possono   essere
commercializzati  ed  utilizzati  i  prodotti  fitosanitari  con   le
etichette non conformi a quanto stabilito dal decreto stesso; 
  Considerato, di conseguenza, che  le  ri-registrazioni  provvisorie
dei prodotti fitosanitari possono essere concesse fino al  31  maggio
2021,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
bromadiolone,  fatta  salva  la  presentazione,  nei  tempi   fissati
dall'art. 4 del decreto ministeriale 26 maggio 2011,  di  un  dossier
conforme alle  prescrizione  dell'allegato  III  del  citato  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figurano nel  regolamento
(UE) n. 545/2011 della Commissione, nonche' ai  dati  indicati  nella
parte B delle  "disposizioni  specifiche"  dell'allegato  al  decreto
ministeriale 26 maggio 2011; 
  Ritenuto pertanto, di  ri-registrare  provvisoriamente  i  prodotti
fitosanitari, fino al 31 maggio 2021, termine dell'approvazione della
sostanza attiva  bromadiolone,  fatti  salvi  gli  adempimenti  sopra
menzionati nei tempi e con le modalita' definite dal  citato  decreto
26 maggio 2011, pena la revoca dell'autorizzazione; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I prodotti  fitosanitari,  riportati  in  allegato  al  presente
decreto,   contenenti   la   sostanza   attiva   bromadiolone,   sono
ri-registrati  provvisoriamente,  alle  nuove  condizioni   d'impiego
riportate nell'allegato al decreto  ministeriale  26  maggio  2011  e
nelle etichette allegate al presente decreto, fino al 31 maggio 2021,
data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa. 
  2. Sono fatti  salvi,  pena  la  revoca  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti
stabiliti dall'art. 4, del decreto ministeriale 26 maggio  2011,  che
prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai  requisiti  di
cui all'Allegato  III  del  decreto  legislativo  194/95  e  che  ora
figurano nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonche' ai dati
indicati nella parte B delle "disposizioni specifiche"  dell'allegato
al  decreto  ministeriale  sopra  menzionato.  Detti  fascicoli   dei
prodotti fitosanitari saranno valutati secondo  i  principi  uniformi
che ora figurano nel reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione europea.