IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive
modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi"; 
  Vista la direttiva 2010/5/UE  della  Commissione,  del  8  febbraio
2010, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio al fine di  includere  l'acroleina  come  principio  attivo
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE; 
  Considerato che la data di iscrizione dell'acroleina, per  il  tipo
di prodotto 12, "Preservanti contro la formazione di sostanze viscide
(slimicidi)", e' il 1° settembre 2010 e che, pertanto, a decorrere da
tale data,  l'immissione  sul  mercato  dei  "Preservanti  contro  la
formazione  di  sostanze  viscide  (slimicidi)"  aventi  come   unica
sostanza   attiva   l'acroleina   e'    subordinata    al    rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni; 
  Considerato che ai sensi del Regolamento (CE)  n.  1896/2000  della
Commissione, del 7 settembre 2000,  concernente  la  prima  fase  del
programma di revisione delle sostanze attive, non possono piu' essere
immesse sul mercato come tali o in biocidi, per essere utilizzate  in
qualita' di biocidi  quelle  sostanze  non  identificate  secondo  le
procedure del medesimo Regolamento; 
  Visto che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo  3  del  Regolamento
(CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003 e successive
modificazioni, le sostanze attive non iscritte  nell'Allegato  I  del
medesimo Regolamento, recante l'elenco delle  sostanze  identificate,
vengono considerate come non  immesse  sul  mercato  per  l'uso  come
biocidi prima del 14 maggio 2000; 
  Visto che la  sostanza  attiva  acroleina  non  risultava  iscritta
nell'Allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 febbraio 1998, e successive  modificazioni,  e  che
pertanto va considerata come sostanza attiva nuova  non  presente  ad
oggi sul mercato per essere utilizzata in qualita' di biocida; 
  Ritenuto pertanto, per quanto sopra, di escludere la  presenza  sul
mercato  di  prodotti  rientranti  in  una  delle  categorie  di  cui
all'Allegato I del decreto legislativo 25 febbraio  2000,  n.  174  e
successive modificazioni, aventi come sostanza attiva l'acroleina; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25  febbraio
2000, n. 174, e' riconosciuto l'inserimento della sostanza  acroleina
nell'«Elenco  dei  principi  attivi  con  indicazione  dei  requisiti
stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi»,
di  cui  all'Allegato  I  della  direttiva  98/8/CE,  disposto  dalla
direttiva 2010/5/UE della Commissione del 1° settembre 2010. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con le quali la sostanza acroleina e' stata iscritta nell'Allegato  I
della direttiva 98/8/CE. 
  3. A decorrere dal 1° settembre 2010 l'immissione  sul  mercato  di
prodotti appartenenti al tipo di prodotto 12, "Preservanti contro  la
formazione di sostanze viscide (slimicidi)", di cui  all'Allegato  IV
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che  contengono  il
principio attivo acroleina come unica sostanza attiva, e' subordinata
al  rilascio  dell'autorizzazione  prevista  dall'articolo   3,   del
medesimo decreto legislativo.