IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al  riconoscimento
delle  qualifiche   professionali,   nonche'   della   direttiva   n.
2006/100/CE   che   adegua   determinate   direttive   sulla   libera
circolazione delle persone a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e
Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3 lett. c); 
  Vista la domanda presentata da Vaccaro Gemma,  cittadina  italiana,
che chiede il riconoscimento di  qualifica  professionale  estera  ai
fini dell'esercizio dell'attivita' di acconciatore; 
  Visti i titoli  di  qualifica  denominati  «VTCT  level  3  NVQ  in
Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in  Barbering»
(codice 100/3233/2)  rilasciati  in  data  28  marzo  2011  dall'ente
britannico VTCT con sede a Eastleigh  (UK)  e  conseguiti  presso  il
centro Trilab S.r.l. Gruaro (Venezia); 
  Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore  nazionale  britannico
in merito alle procedure di rilascio di detti titoli; 
  Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di  formazione
regolamentata  ai  sensi  dell'allegato  III   della   direttiva   n.
2005/36/CE  come  richiamato  dall'art.  21,  comma  3  del   decreto
legislativo n. 206/2007; 
  Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di  cui
alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita'
di acconciatore» rientrino le attivita' riferite ad entrambi i titoli
di formazione sopra citati; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  19
maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato  e
della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a  quelli  prodotti
dall'istante idonei  ed  attinenti  all'esercizio  dell'attivita'  di
acconciatore di cui alla  legge  n.  174/2005,  senza  necessita'  di
applicare alcuna misura compensativa,  in  virtu'  della  completezza
della formazione professionale documentata; 
  Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato  decreto  legislativo
n. 206/2007 consente che le domande  di  riconoscimento  aventi  «per
oggetto titoli identici a quelli  su  cui  e'  stato  provveduto  con
precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente  a  parere  della
Conferenza di servizi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A Vaccaro Gemma, cittadina italiana, nata a Pompei  (Napoli)  in
data 18 marzo 1971, sono riconosciute le qualifiche professionali  di
cui in premessa, quale titolo valido per  lo  svolgimento  in  Italia
dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge  n.  174/2005  e
del decreto legislativo n. 59/2010, senza  l'applicazione  di  alcuna
misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza  della
formazione professionale documentata. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 14 dicembre 2011 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio