IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
"Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone  a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania"  e   in
particolare l'articolo 5 commi 2 e 3 lett. c); 
  Vista la domanda presentata da Gori Monica, cittadina italiana, che
chiede il riconoscimento di qualifica professionale  estera  ai  fini
dell'esercizio dell'attivita' di acconciatore; 
  Visti i titoli  di  qualifica  denominati  "VTCT  level  3  NVQ  in
Hairdressing", (codice 100/3231/9) e "VTCT level 3 NVQ in  Barbering"
(codice 100/3233/2) rilasciati  in  data  12  aprile  2011  dall'ente
britannico VTCT con sede a Eastleigh  (UK)  e  conseguiti  presso  il
centro SMS S.r.l. di Roma (RM); 
  Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore  Nazionale  Britannico
in merito alle procedure di rilascio di detti titoli; 
  Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di  formazione
regolamentata ai sensi dell'allegato III della  Direttiva  2005/36/CE
come richiamato dall'art. 21  comma  3  del  decreto  legislativo  n.
206/2007; 
  Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di  cui
alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attivita'
di acconciatore" rientrino le attivita' riferite ad entrambi i titoli
di formazione sopra citati; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  19
maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato  e
della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a  quelli  prodotti
dall'istante idonei  ed  attinenti  all'esercizio  dell'attivita'  di
acconciatore di cui alla  legge  n.  174/2005,  senza  necessita'  di
applicare alcuna misura compensativa,  in  virtu'  della  completezza
della formazione professionale documentata; 
  Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato  decreto  legislativo
206/2007 consente  che  le  domande  di  riconoscimento  aventi  "per
oggetto titoli identici a quelli  su  cui  e'  stato  provveduto  con
precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente  a  parere  della
Conferenza di servizi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A Gori Monica, cittadina italiana, nata a Cori (LT) in  data  27
luglio 1987, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui  in
premessa,  quale  titolo  valido  per  lo   svolgimento   in   Italia
dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005  e  del
d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa
in  virtu'  della  specificita'  e   completezza   della   formazione
professionale documentata. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 16, comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 14 dicembre 2011 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio