IL DIRETTORE PER LE ACCISE dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-quater del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette - allegata al decreto direttoriale 30 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011, alla tabella C) - sigaretti - allegata al decreto direttoriale 13 ottobre 2011 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2011, alla tabella B) - sigari -, alla tabella D) - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette -, alla tabella E - altri tabacchi da fumo - e alla tabella F) - tabacchi da fiuto e da mastico - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 225 del 27 settembre 2011; Viste le istanze con le quali la Imperial Tobacco Italy Srl, la Manifatture Sigaro Toscano Spa e la International Tobacco Agency Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati; Considerato che occorre inserire nella tabella B) - sigari -, allegata al citato decreto direttoriale 16 settembre 2011 due prezzi per chilogrammo convenzionale richiesti per la variazione in tariffa di prodotti dalla Manifatture Sigaro Toscano Spa; Considerato che occorre procedere, in conformita' alle richieste inoltrate dalle Societa' suindicate, ai sensi dell'articolo 39 - quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella A) - sigarette - allegata al decreto direttoriale del 30 settembre 2011, alla tabella B - sigari -, alla tabella D - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011 e alla tabella C) - sigaretti - allegata al decreto direttoriale 13 ottobre 2011; Decreta: Art. 1 Nella tabella B) -sigari- allegata al decreto direttoriale 16 settembre 2011, sono inseriti i seguenti prezzi per chilogrammo convenzionale con la relativa ripartizione: Parte di provvedimento in formato grafico