IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
         dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme  concernenti
l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e  la  circolazione
nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo  delle  imposte
riguardante i tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti  soggetti  ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo  39-quater
del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni ed integrazioni, e  sono  effettuati  in  relazione  ai
prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di  cui  alla
tabella A)- sigarette - allegata al decreto direttoriale 30 settembre
2011 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 236 del 10 ottobre  2011,
alla tabella C) - sigaretti - allegata  al  decreto  direttoriale  13
ottobre 2011 pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  n.  250  del  26
ottobre 2011, alla tabella B) - sigari -, alla tabella D)  -  tabacco
trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette -, alla
tabella E - altri tabacchi da fumo - e alla tabella F) - tabacchi  da
fiuto e da mastico - allegate al decreto  direttoriale  16  settembre
2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.  225  del  27  settembre
2011; 
  Viste le istanze con le quali la Imperial  Tobacco  Italy  Srl,  la
Manifatture Sigaro Toscano Spa e la International Tobacco Agency  Srl
hanno chiesto di variare il prezzo di vendita  di  alcune  marche  di
tabacchi lavorati; 
  Considerato che occorre inserire  nella  tabella  B)  -  sigari  -,
allegata al citato decreto direttoriale 16 settembre 2011 due  prezzi
per chilogrammo convenzionale richiesti per la variazione in  tariffa
di prodotti dalla Manifatture Sigaro Toscano Spa; 
  Considerato che occorre procedere, in  conformita'  alle  richieste
inoltrate dalle Societa' suindicate,  ai  sensi  dell'articolo  39  -
quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni ed integrazioni, alla  variazione  dell'inserimento  di
alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di  vendita  di  cui
alla tabella A) - sigarette - allegata al decreto direttoriale del 30
settembre 2011, alla tabella B - sigari -, alla tabella D  -  tabacco
trinciato a taglio fino da  usarsi  per  arrotolare  le  sigarette  -
allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011 e alla tabella  C)
- sigaretti - allegata al decreto direttoriale 13 ottobre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Nella tabella B)  -sigari-  allegata  al  decreto  direttoriale  16
settembre 2011, sono  inseriti  i  seguenti  prezzi  per  chilogrammo
convenzionale con la relativa ripartizione: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico