(omissis) 
 
                               Art. 7 
 
    (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF) 
 
    1. Per gli anni d'imposta 2011 e  2012,  l'addizionale  regionale
all'IRPEF di cui all'articolo 39 della legge  regionale  24  dicembre
2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Regione - legge finanziaria 2005) e all'articolo  6
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard  nel  settore  sanitario),   come   da   ultimo   modificato
dall'articolo  28  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,   n.   201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici), s'intende determinata, rispetto all'aliquota  di
base vigente, in ciascuno dei due anni di imposta, secondo i seguenti
punti percentuali e scaglioni di reddito: 
      a) fino ad euro 15.500,00, nessuna maggiorazione; 
      b) oltre euro 15.500,00 fino ad euro  31.000,00,  maggiorazione
dello 0,3 per cento; 
      c) oltre euro 31.000,00, maggiorazione dello 0,5 per cento. 
(omissis)