IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto altresi' che  il  citato  regolamento  (CE)  n.  790/2009  ha
attuato la  direttiva  2009/2/CE  del  15  gennaio  2009  recante  il
trentunesimo  adeguamento  al  progresso  tecnico   della   direttiva
67/548/CEE del  Consiglio  secondo  la  quale  alla  sostanza  attiva
glufosinate ammonio e' attribuita la categoria 2 di tossicita' per la
riproduzione con la frase di rischio R60; 
  Visto il regolamento  (CE)  178/2002  del  Parlamento  europeo  del
Consiglio ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio  di
precauzione; 
  Visto il decreto del 30 novembre  2010  con  il  quale  sono  state
sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio  e  all'impiego
dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza  attiva  glufosinate
ammonio, indicati nell'allegato  al  decreto  medesimo,  fino  al  30
settembre 2011; 
  Visto il decreto del 29 settembre 2011 di proroga della sospensione
delle autorizzazioni all'immissione in commercio  e  all'impiego  dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  glufosinate
ammonio, fino al 30 dicembre 2011; 
  Visto il decreto del 21 dicembre  2011  con  il  quale  sono  state
revocate, tra le altre, le autorizzazioni dei  prodotti  BASTA  (reg.
7989), BASTA 45 (regh.13050),  FINALE  (reg.  13146),  a  seguito  di
istanza di rinuncia da parte dell'impresa titolare; 
  Considerato che le valutazioni dell'Istituto Superiore  di  Sanita'
in merito alla conclusione dell'esame dei dossier di Allegato III per
la  ri-registrazione  dei  suddetti  prodotti  che  richiedevano   un
approfondito esame, sono state sottoposte in data 12 dicembre 2011 al
parere della Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari; 
  Considerato che la medesima Commissione, nel confermare il  proprio
orientamento di  non  immettere  in  commercio  prodotti  a  base  di
sostanze attive classificate in categoria I a e I b, per gli  effetti
di cancerogenesi, mutagenesi o tossicita' riproduttiva,  ha  rilevato
la necessita' di acquisire il parere  della  Commissione  europea  in
merito  all'ammissibilita'  di   prodotti   fitosanitari   contenenti
sostanze attive classificate in  categoria  I  a  e  I  b,  ai  sensi
dell'art. 80 del Regolamento (CE)1107/2009, anche se  il  Regolamento
stesso, all'allegato II, prevede che le sostanze attive  classificate
il tale categoria possano non essere considerate ammissibili; 
  Considerato  che  la  Commissione   Consultiva   per   i   Prodotti
Fitosanitari  ha  inoltre  rilevato  la  necessita'  di  definire   e
verificare l'applicabilita' di ulteriori misure  di  mitigazione  del
rischio, nel caso di  parere  positivo  da  parte  della  Commissione
europea, in merito alla riammissione  di  prodotti  a  base  di  tale
sostanza attiva; 
  Vista la nota del  16/12/2011  con  la  quale  e'  stato  richiesto
apposito    parere    alla    Commissione    europea,    sollecitando
contestualmente l'anticipo  del  riesame  in  merito  delle  sostanze
attive classificate in categoria I  a  e  I  b  per  gli  effetti  di
cancerogenesi, mutagenesi o tossicita'  riproduttiva,  ai  sensi  del
Regolamento (CE) 1272/2008; 
  Ritenuto che occorre un congruo periodo di tempo per l'acquisizione
del parere della Commissione europea e per la definizione e  verifica
di applicabilita' di ulteriori misure  di  mitigazione  del  rischio,
nell'ipotesi di esito positivo del  parere  stesso,  in  merito  alla
riammissibilita' di prodotti a base di glufosinate ammonio; 
  Ritenuto di dover  prorogare  il  termine  di  cui  al  decreto  29
settembre 2011 per ulteriori due mesi; 
 
                              Decreta: 
 
  Il termine di  sospensione  fissato  dal  decreto  dirigenziale  29
settembre 2011  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego del prodotto fitosanitario Basta 200 e' prorogato  al  29
febbraio 2012. 
  L'Impresa e' tenuta ad adottare nei  confronti  dei  rivenditori  e
utilizzatori  ogni  iniziativa  idonea  ad  assicurare  una  corretta
informazione in merito al presente provvedimento. 
  Il presente decreto  sara'  notificato  all'impresa  interessata  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 dicembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello