IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 73/09 del  Consiglio  del  19  gennaio
2009, che stabilisce norme comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno
diretto nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e  istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; 
  Vista la Direttiva 2000/60/CE e s.m.i. del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria in materia di acque; 
  Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in
materia ambientale"; 
  Visto il Decreto Ministeriale n. 30125 del 22  dicembre  2009  come
modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 (GU 176 del 30-07-2011)
recante  disciplina  del  regime  di  condizionalita'  ai  sensi  del
Regolamento (CE) n. 73/2009  e  delle  riduzioni  ed  esclusioni  per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale; 
  Visto il  Decreto  Ministeriale  n.  109  del  7  aprile  2006  del
Ministero delle Politiche Agricole  e  Forestali  recante  criteri  e
norme    tecniche    generali    per    la    disciplina    regionale
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di  cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; 
  Ritenuto necessario modificare talune disposizioni  applicative  in
materia  di  condizionalita'  e  aggiornare  i  relativi  riferimenti
normativi; 
  d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano  sancita  nella
seduta del 21 dicembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 22 comma 4 del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 come
            modificato dal D.M. 10346 del 13 maggio 2011 
 
  All'art. 22 del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 come modificato  dal
D.M. 10346 del 13 maggio 2011 il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    4. Agea invia la bozza di circolare applicativa  alle  Regioni  e
alle Provincie autonome, acquisendone il parere entro 30 giorni dalla
ricezione, ed  entro  90  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto, o delle eventuali modifiche allo stesso, stabilisce
i termini e  gli  effetti  procedurali  di  attuazione  del  presente
decreto, nonche' i criteri comuni di controllo e, se  del  caso,  gli
indici di verifica del rispetto  degli  impegni.  Contestualmente  la
bozza viene inviata  per  conoscenza  da  AGEA  al  Comitato  di  cui
all'art. 11 del presente decreto.