IL DIRETTORE GENERALE 
                  per l'igiene e la sicurezza degli 
                     alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  Salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto Ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  di
adeguamento al progresso tecnico  e  scientifico  n.  790/2009  della
Commissione  del  10  agosto  2009,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 3 luglio 2008  presentata  dall'Impresa  Bayer
CropScience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa 130  diretta
ad ottenere l'autorizzazione del prodotto  fitosanitario  per  piante
ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino  domestico
denominato Stop Feed Lumache Giardino contenente la  sostanza  attiva
fosfato ferrico; 
  Visto il decreto del 9 agosto 2002 e  successivo  del  30  dicembre
2010, di attuazione  rispettivamente  della  direttiva  2001/87/CE  e
2010/77/UE,  relativi  all'iscrizione  nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo  1995  n.  194  della  sostanza  attiva  fosfato
ferrico, fino al 31 dicembre 2015, ora approvata con regolamento (CE)
540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e l'Universita'  di  Pisa  per  l'esame  delle
istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III
di cui al decreto legislativo 194/95; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico - scientifica  presentata  dall'Impresa  Bayer
CropScience  Srl  a  sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione   del
prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 22 settembre 2011 con  la  quale
e' stata  richiesta  la  documentazione  di  completamento  dell'iter
autorizzativo; 
  Vista la nota pervenuta in data 17 ottobre 2011 da cui risulta  che
l'Impresa medesima ha presentato la documentazione  richiesta  ed  ha
comunicato  di  voler  variare  la  denominazione  del  prodotto   in
Smartbayt Natria Lumachicida giardino; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto medesimo fino  al  31  dicembre
2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosfato
ferrico a norma del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale  in  Milano,  viale
Certosa 130, e' autorizzata ad immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario per piante ornamentali  e  da  fiore  in  appartamento,
balcone e giardino domestico denominato Smartbayt Natria  Lumachicida
giardino   con   la   composizione   e   alle   condizioni   indicate
nell'etichetta allegata al presente  decreto,  fino  al  31  dicembre
2015,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
fosfato ferrico a norma del regolamento (CE) 1107/2009. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da     g
50-100-200-250-400-500-600-750-800-1000. 
  Il prodotto in questione e': 
    preparato nello stabilimento dell'Impresa Kollant Srl in  Maniago
(PN); 
    importato in confezioni pronte per l'impiego  dallo  stabilimento
dell'Impresa estera Bayer CropScience AG Dormagen (Germania); 
    confezionato   presso   lo   stabilimento   dell'Impresa    Bayer
CropScience Srl in Filago (BG). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14413/PPO. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 novembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello