IL DIRETTORE GENERALE 
                  per l'igiene e la sicurezza degli 
                     alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4,  comma1,
relativo   alle   condizioni   per   l'autorizzazione   di   prodotti
fitosanitari contenenti  sostanze  attive  iscritte  nell'allegato  I
dello stesso decreto legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie» e art. 81 concernente «Deroga per  gli  antidoti
agronomici e i sinergizzanti, i coformulanti e i coadiuvanti»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Considerato che il sopra citato regolamento (CE) n. 396/2005 abroga
le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE  e  90/642/CEE  ed  i
relativi provvedimenti nazionali di  attuazione  che  modificano  gli
allegati  tecnici   del   decreto   ministeriale   27   agosto   2004
limitatamente ai limiti massimi di residuo delle sostanze attive  dei
prodotti fitosanitari nei prodotti destinati all'alimentazione; 
  Considerato, pertanto, che il sopra citato decreto ministeriale  27
agosto 2004, in corso di aggiornamento, continua ad  applicarsi  agli
antidoti agronomici per quanto concerne i limiti massimi  di  residuo
nei prodotti destinati all'alimentazione, in  attesa  dell'emanazione
di specifiche norme comunitarie ai sensi dei sopra citato art. 81 del
regolamento CE 1107/2009; 
  Vista la domanda  del  14  novembre  2008  presentata  dall'Impresa
Stahler International  GmbH  &  Co  KG  con  sede  legale  in  Stader
Elbstrasse,   D-21683   Stade   (Germania),   diretta   ad   ottenere
l'autorizzazione del prodotto fitosanitario  denominato  Caliban  Duo
contenente    le     sostanze     attive     propoxycarbazone-sodium,
iodosulfuron-methyl-sodium e l'antidoto agronomico mefenpyr diethyl; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e l'Universita' di Milano  UNIMI  per  l'esame
delle istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredate  di  dossier  di
allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 9 aprile 2004, di attuazione  della  direttiva
2003/119/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del decreto  legislativo
17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva propoxycarbazone- fino al  31
marzo 2014, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime
condizioni della citata direttiva; 
  Visto il decreto del 6 febbraio 2004, di attuazione della direttiva
2003/84/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del  decreto  legislativo
17 marzo 1995 n. 194 la sostanza  attiva  iodosulfuron  methyl-sodium
fino al 31 dicembre 2013, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011
alle medesime condizioni della citata direttiva; 
  Vista la  valutazione  dell'Istituto  sopracitato  in  merito  alla
documentazione tecnica-scientifica presentata dall'impresa a sostegno
dell'istanza  di  autorizzazione  del   prodotto   fitosanitario   in
questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 24 novembre 2011 con la quale e'
stata  richiesta  la  documentazione   di   completamento   dell'iter
autorizzativo; 
  Vista la nota pervenuta in data 3 dicembre 2011 da cui risulta  che
l'Impresa  medesima  ha  presentato   la   documentazione   richiesta
dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la  denominazione  del
prodotto in Miscanti Duo; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto medesimo fino al 31 marzo  2014
data   di   scadenza   dell'approvazione   della   sostanza    attiva
propoxycarbazone a norma del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Stahler International GmbH & Co KG  con  sede  legale  in
Stader  Elbstrasse,  D-21683  Stade  (Germania)  e'  autorizzata   ad
immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato  Miscanti
Duo con la composizione e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta
allegata al presente decreto, fino al 31 marzo 2014, data di scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone a norma  del
regolamento (CE) 1107/2009. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti sostanze attive e antidoto agronomico componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg 0,33-0,66-1,0-1,5. 
  Il prodotto in questione e': 
    importato in confezioni pronte per l'impiego  dallo  stabilimento
dell'impresa estera Stahler Tec GmbH & co. KG, in  Stader  Elbstrasse
26-28-D-21683 Stade (Germania); 
    formulato nello stabilimento sopra citato  e  confezionato  nello
stabilimento    dell'Impresa    PRO.PHY.M.    Sarl    -    Production
Phytosanitaires Maurienne, in z.i. Les  Attignours-73130  La  Chambre
(Francia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14770. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 dicembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello