ILDIRETTORE GENERALE 
                  per l'igiene e la sicurezza degli 
                     alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  5disciplina transitoria dell'assetto  organizzativo  del  Ministero
della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare l'articolo 4, comma 1, e l'art.  8,  comma  1,
del sopra citato decreto legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie» e art. 81 concernente «Deroga per  gli  antidoti
agronomici e i sinergizzanti, i coformulanti e i coadiuvanti»; 
  Visto il parere espresso dalla Commissione europea della  Health  &
Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione  del  Comitato
permanente della catena alimentare e della salute animale  -  Sezione
prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011,  secondo  il
quale  alle  istanze  di  autorizzazione  provvisoria   di   prodotti
fitosanitari  contenenti  sostanze  attive  la   cui   decisione   di
completezza, ai sensi  dell'art.  6,  paragrafo  3,  della  direttiva
91/414/CE, e' stata adottata prima del 14 giugno 201l, continuano  ad
applicarsi,  ex  art.  80  del   Regolamento   (CE)   1107/2009,   le
disposizioni della direttiva medesima; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Considerato che il sopra citato regolamento (CE) n. 396/2005 abroga
le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE  e  90/642/CEE  ed  i
relativi provvedimenti nazionali di  attuazione  che  modificano  gli
allegati  tecnici   del   decreto   ministeriale   27   agosto   2004
limitatamente ai limiti massimi di residuo delle sostanze attive  nei
prodotti destinati all'alimentazione; 
  Considerato, pertanto, che il sopra citato decreto ministeriale  27
agosto 2004, in corso di aggiornamento, continua ad  applicarsi  agli
antidoti agronomici per quanto concerne i limiti massimi  di  residuo
nei prodotti destinati all'alimentazione, in  attesa  dell'emanazione
di specifiche norme comunitarie ai sensi dei sopra citato art. 81 del
regolamento CE 1107/2009; 
  Vista la domanda del 7 ottobre 2008 e successiva integrazione del 3
settembre 2010 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede
legale  in  Milano,  viale   Certosa   130,   diretta   ad   ottenere
l'autorizzazione  provvisoria,  ai  sensi  dell'art.8,  comma  1  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario
denominato   SP102000017007   successivamente   ridenominato   Adengo
contenente le sostanze attive isoxaflutole,  thiencarbazone-methyl  e
l'antidoto agronomico cyprosulfamide; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23  dicembre  2010  tra  il
Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanita' per  l'esame
delle istanze di prodotti fitosanitari  corredate  di  documentazione
tecnica conforme ai requisiti di cui  agli  allegati  II  e  III  del
decreto legislativo 194/95; 
  Visto  il  decreto  del  26  novembre  2003,  di  attuazione  della
direttiva 2003/68/CE, che ha iscritto  nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva isoxaflutole fino
al 30 settembre 2013, ora approvata  con  regolamento  (CE)  540/2011
alle medesime condizioni della citata direttiva; 
  Vista la decisione 2008/566/CE della  Commissione  europea  del  1°
luglio 2008 che riconosce in linea  di  massima  la  conformita'  del
fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale
inserimento della  sostanza  attiva  thiencarbazone  nell'allegato  I
della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa  all'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari»; 
  Vista la  valutazione  dell'Istituto  sopracitato  in  merito  alla
documentazione tecnica-scientifica presentata dall'impresa a sostegno
dell'istanza  di  autorizzazione  del   prodotto   fitosanitario   in
questione; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari  del  14  settembre  2011  in   merito   alla   tematica
«Metaboliti nelle acque di falda»; 
  Viste le note dell'Ufficio in data 2 e  15  dicembre  2011  con  le
quali e' stata  richiesta  la  documentazione  per  il  proseguimento
dell'iter di autorizzazione del prodotto di  cui  trattasi  e,  sulla
base del sopra richiamato parere della Commissione  consultiva,  sono
stati richiesti dati tecnico-scientifici aggiuntivi  al  fine  di  un
raffinamento della valutazione del rischio di percolamento  in  falda
di alcuni metaboliti, da presentarsi entro il termine di 6 mesi dalla
data del presente decreto; 
  Viste le note trasmesse in data 6 e 15 dicembre  2011  dall'Impresa
medesima in risposta alle suddette richieste; 
  Ritenuto di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'art. 80 del
Regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto  fitosanitario  in  questione
per un periodo di tre anni, in attesa  della  conclusione  dell'esame
comunitario della  sostanza  attiva  thiencarbazone  fatta  salva  la
presentazione dei dati  tecnico-scientifici  aggiuntivi  nel  termine
sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre
(3) anni, l'Impresa con sede legale in Milano, Viale Certosa  130  e'
provvisoriamente autorizzata, ai sensi dell'art. 80  del  Regolamento
(CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il  prodotto  fitosanitario
denominato Adengo, con la composizione  e  alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in  premessa  nei  termini  ivi
specificati. 
  E'  fatto  salvo  ogni  eventuale  successivo   adeguamento   delle
condizioni di autorizzazione del prodotto  fitosanitario  al  termine
della valutazione dei suddetti dati tecnico-scientifici,  nonche'  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti sostanze attive e antidoto agronomico componenti. 
  Il   prodotto   e'   confezionato    nelle    taglie    da    litri
1-1,5-2-2,5-3-4-5-10-20. 
  Il prodotto in questione e': 
    importato in confezioni pronte per l'impiego  dagli  stabilimenti
delle Imprese estere: 
    Bayer S.A.S. in Villefranche - Francia; 
    Bayer CropScience AG -  Industriepark  Hoechst  -  Francoforte  -
Germania; 
    formulato negli stabilimenti sopra citati  e  confezionato  nello
stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience Srl in Filago (Bergamo). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14815. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 dicembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello