IL DIRETTORE GENERALE 
                  per l'igiene e la sicurezza degli 
                     alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio  di  prodotti  fitosanitari  fitosanitari,  in  particolare
l'art. 4, comma1, relativo alle condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti   fitosanitari   contenenti   sostanze    attive    iscritte
nell'allegato I dello stesso decreto legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda dell'11 giugno 2009 presentata dall'Impresa DuPont
De Nemours Italiana Srl con sede legale in Milano, via Pontaccio  10,
diretta  ad  ottenere  l'autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato Acanto contenente la sostanza attiva picoxystrobin; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e l'Istituto Superiore di sanita' per  l'esame
delle istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di  dossier  di
allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 6 febbraio 2004, di attuazione della direttiva
2003/84/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del  decreto  legislativo
17 marzo 1995 n. 194 la sostanza  attiva  picoxystrobin  fino  al  31
dicembre 2013, ora  approvata  con  regolamento  (CE)  540/2011  alle
medesime condizioni della citata direttiva; 
  Vista la  valutazione  dell'Istituto  sopracitato  in  merito  alla
documentazione tecnica-scientifica presentata dall'impresa a sostegno
dell'istanza  di  autorizzazione  del   prodotto   fitosanitario   in
questione; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari  del  14  settembre  2011  in   merito   alla   tematica
«Metaboliti nelle acque di falda»; 
  Viste le note dell'Ufficio in data 3 maggio e 13  dicembre  2011con
le quali e' stata richiesta la documentazione  per  il  proseguimento
dell'iter di autorizzazione e, sulla base del sopra richiamato parere
della Commissione consultiva, sono stati richiesti ulteriori dati  al
fine di un raffinamento della valutazione del rischio di percolamento
in falda di alcuni metaboliti, da presentarsi entro il termine  di  6
mesi dalla data del presente decreto; 
  Viste le note trasmesse in  data  11  maggio  e  13  dicembre  2011
dall'Impresa medesima in risposta alle suddette richieste; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto medesimo fino  al  31  dicembre
2013  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
picoxystrobin a norma del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa DuPont De Nemours Italiana Srl con sede legale in Milano,
via Pontaccio  10,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato Acanto con la composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al  31  dicembre  2013,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della
sostanza attiva a norma del regolamento (CE) 1107/2009. 
  La succitata impresa e' tenuta alla presentazione  degli  ulteriori
dati  tecnico-scientifici  di  cui  in  premessa  nei   termini   ivi
specificati. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 0,5-1-2-3-5-10. 
  Il prodotto in questione e': 
    importato in confezioni pronte per l'impiego  dagli  stabilimenti
delle Imprese estere: Du Pont de Nemours (France)  S.A.S.  -  Cernay,
Francia; Phyteurop - Rue Pierre My - Z.I. Grande Champagne  Montreuil
Bellay (France); 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14818. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 dicembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello