IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 aprile 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della regione Puglia; Considerato che detti eventi hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti, allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, nonche' gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e ai beni mobili, l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata e una grave compromissione delle attivita' produttive delle zone interessate; Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite; Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati; Ritenuto, quindi, necessario e urgente disporre l'attuazione dei primi interventi di carattere straordinario e urgente finalizzati al rapido ritorno alle normali condizioni di vita; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Acquisita l'intesa della regione Puglia; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Il Presidente della regione Puglia e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato provvede all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attivita' per l'attuazione, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi di prevenzione. A tal fine, lo stesso Commissario puo' avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite. Tali attivita' sono svolte a titolo gratuito. 2. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, possono avvalersi della collaborazione delle strutture della Regione, degli Enti territoriali e non territoriali, nonche' delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il Commissario delegato provvede, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza. Il piano degli interventi, predisposto tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti locali e dagli altri Enti, e' approvato con decreto del Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, e deve contenere: a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute, prima della pubblicazione della presente ordinanza, da parte delle Amministrazioni nelle fasi di prima emergenza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi anche gli interventi di somma urgenza; b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza, pianificati dal Commissario delegato, nonche' per gli interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita', ivi compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza meteo idrogeologico del sistema regionale che sono stati danneggiati; c) la quantificazione del fabbisogno per il ripristino dei beni immobili danneggiati destinati ad abitazione principale, nonche' dei beni mobili registrati danneggiati; d) la quantificazione del fabbisogno per il ricovero e l'assistenza alle persone sfollate e per l'autonoma sistemazione, per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita'; e) la quantificazione del fabbisogno per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche delle attivita' agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili, mobili registrati, mobili non registrati, scorte, insediamenti produttivi, nonche' per il ripristino della funzionalita' delle opere e delle infrastrutture a servizio delle aree produttive; f) l'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalita' per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati; g) la definizione di un quadro di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, attraverso la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica, al fine della riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali, con adeguamento, ove necessario, degli altri progetti di regimazione delle acque predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio. 4. Il Commissario delegato e' autorizzato a rimborsare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le spese di cui alla lettera a) del comma 3 sostenute dagli Enti locali per gli interventi di primo soccorso e assistenza alla popolazione, debitamente documentate, ivi compresi gli interventi di somma urgenza. 5. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale delle strutture organizzative e del personale della regione Puglia per le quali e' autorizzata, fino al 30 aprile 2012, nel limite massimo di venti unita' e per un periodo non superiore a tre mesi, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il Commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 8, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di cui all'art. 1, comma 3. 6. Per il monitoraggio in via speditiva dei fenomeni idrogeologici segnalati o in corso, il Commissario delegato puo' stipulare convenzioni non onerose con gli ordini professionali.