IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio del  7  aprile  2011,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza  in  relazione
alle  eccezionali  avversita'  atmosferiche  verificatesi  nei  primi
giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della regione Puglia; 
  Considerato che detti eventi hanno provocato l'esondazione di fiumi
e torrenti,  allagamenti  di  centri  abitati  e  movimenti  franosi,
nonche' gravi danni alle  infrastrutture,  agli  edifici  pubblici  e
privati e ai  beni  mobili,  l'interruzione  di  collegamenti  viari,
determinando  disagi  alla  popolazione  interessata  e   una   grave
compromissione delle attivita' produttive delle zone interessate; 
  Considerato che la natura e la violenza degli eventi  meteorologici
hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale  delle
zone colpite; 
  Considerato, inoltre, che i  fenomeni  meteorologici  in  argomento
hanno determinato una grave situazione di pericolo per  l'incolumita'
delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati; 
  Ritenuto, quindi, necessario e urgente  disporre  l'attuazione  dei
primi interventi di carattere straordinario e urgente finalizzati  al
rapido ritorno alle normali condizioni di vita; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Acquisita l'intesa della regione Puglia; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Presidente  della  regione  Puglia  e'  nominato  Commissario
delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi  di
cui in premessa. Il Commissario  delegato  provvede  all'accertamento
dei danni, all'adozione di tutte le necessarie e  urgenti  iniziative
volte  a  rimuovere  le  situazioni   di   rischio,   ad   assicurare
l'indispensabile assistenza alle  popolazioni  colpite  dai  predetti
eventi calamitosi e a  porre  in  essere  ogni  utile  attivita'  per
l'attuazione, anche in termini  di  somma  urgenza,  della  messa  in
sicurezza delle aree colpite e degli interventi di prevenzione. A tal
fine, lo stesso Commissario  puo'  avvalersi  di  soggetti  attuatori
dallo  stesso  nominati,  che  agiscono  sulla  base  di   specifiche
direttive e indicazioni  impartite.  Tali  attivita'  sono  svolte  a
titolo gratuito. 
  2. Il  Commissario  delegato  ed  i  soggetti  attuatori,  per  gli
adempimenti  di   propria   competenza,   possono   avvalersi   della
collaborazione delle strutture della Regione, degli Enti territoriali
e  non  territoriali,  nonche'  delle  Amministrazioni   centrali   e
periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica. 
  3. Il Commissario delegato provvede,  entro  quarantacinque  giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza,  alla  predisposizione,
anche per stralci successivi, di un piano  degli  interventi  per  il
superamento dell'emergenza. Il piano  degli  interventi,  predisposto
tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti locali e dagli altri
Enti, e' approvato con decreto del Commissario delegato,  sulla  base
delle risorse finanziarie disponibili, e deve contenere: 
    a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese
sostenute, prima della pubblicazione  della  presente  ordinanza,  da
parte delle Amministrazioni nelle fasi di prima emergenza, sulla base
di apposita rendicontazione, ivi compresi  anche  gli  interventi  di
somma urgenza; 
    b) la quantificazione del fabbisogno per il  finanziamento  degli
interventi di somma urgenza, pianificati  dal  Commissario  delegato,
nonche'  per  gli  interventi  urgenti  necessari  per  la  messa  in
sicurezza  dei  territori  interessati  mediante  il  ripristino   in
condizioni di sicurezza della  viabilita',  degli  impianti  e  delle
infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita', ivi compresi  quelle
di  monitoraggio  e  sorveglianza  meteo  idrogeologico  del  sistema
regionale che sono stati danneggiati; 
    c) la quantificazione del fabbisogno per il ripristino  dei  beni
immobili danneggiati destinati ad abitazione principale, nonche'  dei
beni mobili registrati danneggiati; 
    d)  la  quantificazione  del  fabbisogno  per   il   ricovero   e
l'assistenza alle persone sfollate e per l'autonoma sistemazione, per
un periodo non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione della
presente  ordinanza,  dei  nuclei   familiari   la   cui   abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti
delle competenti autorita'; 
    e)  la  quantificazione  del  fabbisogno  per  la  ripresa  delle
attivita'  produttive  ed  economiche   delle   attivita'   agricole,
agroindustriali, agrituristiche, zootecniche da parte di imprese  che
abbiano subito danni ai beni immobili, mobili registrati, mobili  non
registrati,  scorte,  insediamenti   produttivi,   nonche'   per   il
ripristino della funzionalita' delle opere e delle  infrastrutture  a
servizio delle aree produttive; 
    f) l'individuazione di appositi siti  di  stoccaggio  provvisorio
ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa
con gli Enti ordinariamente competenti,  le  modalita'  per  il  loro
successivo smaltimento in impianti autorizzati; 
    g) la definizione  di  un  quadro  di  azioni  ed  interventi  di
mitigazione  del  rischio  idraulico  e  geologico,   attraverso   la
stabilizzazione  dei  versanti,  la   pulizia   e   la   manutenzione
straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle  opere  di  difesa
idraulica,  al  fine  della  riduzione  degli  effetti  dei  fenomeni
alluvionali, con adeguamento, ove necessario, degli altri progetti di
regimazione delle acque predisposti per la tutela e  la  salvaguardia
del territorio. 
  4. Il Commissario delegato e' autorizzato a rimborsare, nei  limiti
delle risorse finanziarie disponibili, le spese di cui  alla  lettera
a) del comma 3 sostenute dagli Enti  locali  per  gli  interventi  di
primo   soccorso   e   assistenza   alla   popolazione,   debitamente
documentate, ivi compresi gli interventi di somma urgenza. 
  5.  Per  gli  interventi  di  cui  alla  presente   ordinanza,   il
Commissario delegato si avvale delle strutture  organizzative  e  del
personale della regione Puglia per le quali e' autorizzata,  fino  al
30 aprile 2012, nel limite massimo di venti unita' e per  un  periodo
non  superiore  a  tre  mesi,  la  corresponsione  di  compensi   per
prestazioni di  lavoro  straordinario  effettivamente  prestato,  nel
limite massimo di 50 ore mensili pro-capite.  Alla  liquidazione  dei
predetti compensi provvede il Commissario delegato con oneri posti  a
carico dell'art. 8, nel limite massimo complessivo  da  indicare  nel
piano di cui all'art. 1, comma 3. 
  6. Per il monitoraggio in via speditiva dei fenomeni  idrogeologici
segnalati  o  in  corso,  il  Commissario  delegato  puo'   stipulare
convenzioni non onerose con gli ordini professionali.