IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  di
adeguamento al progresso tecnico  e  scientifico  n.  790/2009  della
Commissione  del  10  agosto  2009,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in  data  6  giugno  2009  dall'Impresa
Terranalisi Srl con sede legale in Cento (Ferrara), via N.  Bixio  6,
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato PYRUS 400 SC contenente la sostanza attiva pyrimetanil; 
  Visti i documenti  attestanti  il  subentro  dell'Impresa  Agriphar
S.A., con sede legale in Rue de Renory 26/1, B4102  Ougree  (Belgio),
all'Impresa Terranalisi Srl nella procedura di registrazione relativa
al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione; 
  Visto il decreto del 22 marzo 2007  di  inclusione  della  sostanza
attiva pyrimetanil nell'allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 31 maggio 2017, in attuazione  della  direttiva
2006/74/CE della Commissione del 21 agosto 2006; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 25  maggio  2011  dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 31 maggio 2017
(data di scadenza dell'inclusione della sostanza  attiva  pyrimetanil
in allegato I), del prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 23 giugno 2011 con la  quale  e'
stata richiesta la documentazione per il completamento  dell'iter  di
autorizzazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 8 luglio 2011 da  cui  risulta  che
l'Impresa  medesima  ha  presentato   la   documentazione   richiesta
dall'ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  maggio
2017, l'Impresa Agriphar S.A., con sede legale in Rue de Renory 26/1,
B4102 Ougree (Belgio), e' autorizzata ad immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato PYRUS 400 SC con la composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' confezionato nelle  taglie  da  ml  20-100  e  litri
0,2-0,25-0,5-1-5-10. 
  Il prodotto in questione  e'  preparato  nello  stabilimento  dell'
Impresa Terranalisi Srl, in via Nino Bixio 6 - Cento (Ferrara); 
    e'  importato  in   confezioni   pronte   per   l'impiego   dallo
stabilimento dell'Impresa estera CHIMAC S.A. in Rue de  Renory  26/1,
B-4102 Ougree (Belgio); 
    e' confezionato, solo nelle taglie da 20-100  ml  e  0,25  litri,
nello stabilimento dell'Impresa Kollant Srl in Vigonovo (Venezia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13998. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 ottobre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello