IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  31  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva  98/83/CE  relativa
alla qualita' delle acque destinate al consumo umano; 
  Visto in particolare l'art. 11,  commi  1)  lettera  a),  e  2  del
predetto decreto legislativo che, nel prevedere la competenza statale
di modificare gli allegati  I,  II  e  III  del  decreto  stesso,  in
relazione,  tra  l'altro,  all'evoluzione  delle  competenze  tecnico
scientifiche, attribuisce al Ministero della sanita', di concerto con
il Ministero dell'ambiente, l'esercizio di tale competenza; 
  Vista la direttiva 98/83/CE  del  Consiglio  del  3  novembre  1998
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano; 
  Visto il decreto del Ministero della salute,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente, 10 novembre 1999, con il  quale,  in  attesa
dei risultati di studi approfonditi,  per  motivi  precauzionali,  e'
stata fissata una concentrazione massima ammissibile per il parametro
vanadio al valore di 50 µg/1; 
  Considerato che il Consiglio superiore di sanita' - Sezione  III  -
il 26 luglio 2010 con  riguardo  alla  richiesta  di  deroga  per  il
parametro vanadio ex art. 13 del d.lgs 2 febbraio  2001,  n.  31  per
alcuni Comuni del massiccio etneo aveva evidenziato la necessita'  di
acquisire i dati presenti in letteratura e le risultanze degli  studi
sperimentali avviati dall'Istituto superiore di sanita'; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' - Sezione III  -
del 13 aprile 2011 che, tenuto  conto  dei  risultati  delle  attuali
conoscenze scientifiche e delle conclusioni dello studio sperimentale
effettuato dall'Istituto superiore  di  sanita',  ha  individuato  il
valore parametrico di 140 µg/1 quale limite di presenza  del  vanadio
nelle acque destinate al consumo umano senza effetti  pregiudizievoli
per la salute umana; 
  Esperita, con nota del 1° giugno 2011, ai  sensi  dell'art.  6  del
ricordato decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  31,  la  procedura
di' informazione di cui  alla  direttiva  98/34/CE,  come  modificata
dalla direttiva 98/48/CE, in ordine alle informazioni,  sui  progetti
di regole tecniche elaborate degli Stati membri dell'Unione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il parametro Vanadio di cui all'Allegato I, Parametri  e  valori
di parametro, parte B, Parametri chimici, del decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 31 e' modificato come segue: 
 
    

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|       Vanadio        |        140       |          μg/l           |
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