IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
VISTA l'istanza di CIPOLLETTI Monica, nata  il  10.3.1979  a  Loreto,
cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.
lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui  e'
in possesso  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di "avvocato"; 
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206  di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191,  che  adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; 
CONSIDERATO che la richiedente e' in possesso del  titolo  accademico
Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Universita' di Macerata in
data 27.1.2004; 
CONSIDERATO che  l'interessata  ha  inoltre  prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica  in  Italia  come  risulta  da
attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Ancona il 4.9.2006; 
CONSIDERATO, altresi', che l'interessata ha  prodotto  l'attestazione
della Corte d'Appello di Ancona di avere superato  le  prove  scritte
per l'esame di abilitazione alla professione forense; 
CONSIDERATO  che  la  medesima  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo,  con  atto  del
12.4.2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella
risoluzione del 26.10.2009, ha  certificato  l'omologa  della  laurea
italiana a quella corrispondente spagnola; 
CONSIDERATO che l'istante ha  documentato  di  essere  iscritta  all'
"Ilustre colegio de Abogados de Lorca" dal 15.7.2010; 
VISTA la documentazione relativa ad ulteriore formazione; 
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma  secondo,  del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
CONSIDERATO che il  suddetto  decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che "se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale"; 
RITENUTO che il riferimento al  "percorso  formativo  analogo"  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza del percorso  formativo  acquisito  dalla  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; 
RITENUTO che il superamento della prova scritta dell'esame  di  stato
per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai
fini di una  riduzione  della  misura  compensativa,  considerata  la
inscindibilita' dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e
orale; 
RITENUTO in effetti che tale esame di stato costituisce  un  "unicum"
che puo' essere preso in considerazione solo nella  complessita'  del
suo risultato finale, che consente di  riscontrare  il  possesso  dei
requisiti minimi necessari all'esercizio della professione; 
RITENUTO pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti
dell'esame di stato in Italia vada applicata la  misura  compensativa
che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale,  considerata  la
sua imprescindibilita' al fine  di  una  corretta  valutazione  della
professionalita' dei richiedenti stessi. 
RITENUTO,  pertanto,  che   non   sussistendo   i   presupposti   per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla  applicazione  di  una  misura  compensativa
composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la  differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento  italiano  per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della  capacita'
professionale del richiedente; 
RITENUTO, quindi, che  si  rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
CONSIDERATO che si e' ritenuto di non attribuire ulteriore  rilevanza
ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia; 
VISTA le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta  del
27 ottobre 2011; 
 
                               DECRETA 
 
Alla Sig.ra CIPOLLETTI Monica, nata il 10.3.1979 a Loreto,  cittadina
italiana, di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all' albo degli "avvocati". Detto riconoscimento  e'  subordinato  al
superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua
italiana: 
    a) Una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    b) Unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio Nazionale  domanda  in  carta  legale,
allegando la copia autenticata del presente decreto. 
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si  riunisce
su convocazione del Presidente per  lo  svolgimento  delle  prove  di
esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione
e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia  alla
richiedente al recapito indicato nella domanda. 
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto
superamento  dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo   degli
avvocati. 
  Roma, 6 dicembre 2011 
 
                                   Il direttore generale: SARAGNANO