IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
VISTA l'istanza  di  REALI  Federica,  nata  il  12.10.1979  a  Jesi,
cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.
lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui  e'
in possesso  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di "avvocato"; 
VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206  di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191,  che  adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; 
CONSIDERATA la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009
nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo  cui
non puo' essere riconosciuto un titolo  professionale  rilasciato  da
un'autorita' di uno stato membro che non sanzioni  alcuna  formazione
prevista dal sistema di istruzione di tale  stato  membro  e  non  si
fondi ne' su di un esame ne' di un'esperienza professionale acquisita
in detto stato membro; 
CONSIDERATO che nella fattispecie la richiedente e' in  possesso  del
titolo  accademico  ottenuto  in  Italia,  laurea  in  Giurisprudenza
conseguita presso l'Universita' di Macerata in data 17.10.2006; 
CONSIDERATO  che  la  medesima  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
CONSIDERATO, inoltre, che l'interessata  ha  prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica in  Italia  come  risulta  dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata  attestato  in  data
17.11.2008; 
CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo,  con  atto  del
12.4.2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella
risoluzione del 8.10.2009,  ha  certificato  l'omologa  della  laurea
italiana a quella corrispondente spagnola; 
CONSIDERATO che ha  documentato  di  essere  iscritto  all'  "Ilustre
colegio de Abogados de Lorca" dal 30.9.2010; 
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22,  comma  secondo,  del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
CONSIDERATO che il  suddetto  decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che "se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale"; 
RITENUTO che il riferimento al  "percorso  formativo  analogo"  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; 
RITENUTO,  pertanto,  che   non   sussistendo   i   presupposti   per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla  applicazione  di  una  misura  compensativa
composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la  differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento  italiano  per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della  capacita'
professionale del richiedente; 
RITENUTO  che  non  si  debba  attribuire  rilevanza  ai  certificati
attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia; 
RITENUTO, quindi, che  si  rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
VISTA le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta  del
27.9.2011; 
CONSIDERATO il conforme parere del  rappresentante  di  categoria  in
atti allegato; 
 
                               DECRETA 
 
Alla Sig.ra REALI Federica, nata  il  12.10.1979  a  Jesi,  cittadina
italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui
in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
"avvocati". 
Detto riconoscimento e' subordinato  al  superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) Una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    b) Unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio Nazionale  domanda  in  carta  legale,
allegando la copia autenticata del presente decreto. 
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si  riunisce
su convocazione del Presidente per  lo  svolgimento  delle  prove  di
esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione
e del calendario fissato per le prove e' data  immediata  notizia  al
richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
La commissione rilascia all'interessata certificazione  dell'avvenuto
superamento  dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo   degli
avvocati. 
  Roma, 21 dicembre 2011 
 
                                   Il direttore generale: SARAGNANO