IL DIRETTORE GENERALE 
                  per l'igiene e la sicurezza degli 
                     alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data 7 giugno 2011 dall'impresa BASF
Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato  8,
intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario denominato  Forum  R  3B  Flow  contenente  le
sostanze attive dimetomorf e rame, uguale al prodotto di  riferimento
denominato  Quasar  R  flow  registrato  al  n.  13540  con   decreto
direttoriale in data 29 dicembre 2010, dell'Impresa medesima; 
  Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Quasar R flow; 
  Visto il decreto ministeriale del  3  luglio  2007  di  recepimento
della direttiva 2007/25/EC  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva dimetomorf nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di  recepimento
della direttiva 2009/37/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n.  546/2011  della  Commissione,  e  all'Allegato  VI  del   decreto
legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai  requisiti
di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III
del decreto legislativo 194/95; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   30
settembre 2017, data di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva dimetomorf, fatti salvi gli adempimenti e gli  adeguamenti  in
applicazione  dei  principi  uniformi  di  cui  al  regolamento  (UE)
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE)
di attuazione n. 546/2011 della Commissione; 
  Considerato altresi' che per il prodotto fitosanitario in questione
dovra' essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al
regolamento (UE) n. 545/2011, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto
ministeriale del 15 settembre 2009, entro il 31 maggio 2012, pena  la
revoca dell' autorizzazione; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30  settembre
2017, l'Impresa BASF Italia Srl, con sede legale  in  Cesano  Maderno
(MB), via Marconato 8, e' autorizzata ad immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato Forum R 3B Flow con la composizione
e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente
decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 100 - 200  -  250  -
500; L 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 20 - 25. 
  Il prodotto e' preparato presso lo  stabilimento  dell'Impresa:  il
prodotto suddetto e' registrato al n. 15256. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 ottobre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello