IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa, nonche' il successivo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato  stato
d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012; 
  Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile  per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria   nel
territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di
cittadini appartenenti ai  paesi  del  Nord  Africa  nonche'  per  il
contrasto e la gestione  dell'afflusso  di  cittadini  di  Stati  non
appartenenti  all'Unione  europea»,  l'art.  17  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23  febbraio  2011,
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del  13
aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011,  n.  3947  del  16
giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011, articoli 4 e 7, n. 3951  del
12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n.  3955  del  26
luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto  2011,
n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011, n.  3966
del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011, art. 3,  n.  3970
del 21 ottobre 2011, gli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3975 del 7 novembre 2011 e  l'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3982  del  23  novembre
2011; 
  Visto  l'accordo  tra  il  Ministro  del'interno  della  Repubblica
italiana ed il Ministro dell'interno della Repubblica Tunisina del  5
aprile 2011; 
  Vista la nota del 19 ottobre 2011 del  Soggetto  attuatore  per  la
regione Umbria; 
  Vista la nota n. 0109199 del 2 novembre 2011 del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze; 
  Viste le richieste del 28 novembre  e  del  13  dicembre  2011  del
Ministero dell'interno; 
  Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane  n.
77579/RU adottata in data 28 giugno 2011 ai sensi dell'art. 5,  comma
5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per assicurare la copertura finanziaria  degli  oneri  derivanti
dalla prosecuzione delle attivita' di cui all'art.  1  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3951 del 12 luglio 2011,
si provvede nel limite di euro 8.005.240,32 a carico delle risorse di
cui all'art. 4, da assegnare al Ministero dell'interno.