IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  detta  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente"  Istituzione  del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo  2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011  concernente
la disciplina transitoria dell'assetto  organizzativo  del  Ministero
della salute; 
VISTO il decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  in  particolare  l'articolo  4,
comma 1; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,  n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo  e  del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"Misure transitorie"; 
VISTI i regolamenti (UE) della  Commissione  n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
VISTI il decreto legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
VISTA la domanda del 27 febbraio 2008 e successiva  integrazione  del
13 aprile 2010, presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection  Spa
con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, diretta ad ottenere  la
registrazione  del  prodotto   fitosanitario   denominato   A14351BX,
contenente le sostanze attive mesotrione e nicosulfuron; 
VISTE le convenzioni del 1° settembre e  23  dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  e  il   Centro   Internazionale   per   gli
Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo 194/95; 
VISTO il decreto  del  26  novembre  2003  di  inclusione  di  alcune
sostanze attive, tra cui  mesotrione,  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995 n. 194,  fino  al  30  settembre  2013,  in
attuazione  della  direttiva  2003/68/CE  della  Commissione  dell'11
luglio 2003; 
VISTO il decreto del 29 aprile 2008 di inclusione di alcune  sostanze
attive, tra cui nicosulfuron, nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in  attuazione  della
direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008; 
VISTA  la  valutazione  dell'Istituto  sopracitato  in  merito   alla
documentazione tecnico- scientifica presentata dall'Impresa  Syngenta
Crop Protection Spa a sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione  del
prodotto fitosanitario in questione; 
CONSIDERATO che nell'ambito della  valutazione  di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto  Istituto  dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi; 
VISTO  il  parere  della  Commissione  consultiva  per   i   prodotti
fitosanitari  del  14  settembre  2011  in  relazione  alla  tematica
"Metaboliti nelle acque di falda"; 
VISTE le note dell'Ufficio in data 3 maggio 2011 prot. n. 14319  e  5
agosto 2011 prot. n.  26353  con  le  quali  e'  stata  richiesta  la
documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati  dal
sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla notifica del
presente decreto; 
VISTA la nota pervenuta in data 19 agosto 2011  da  cui  risulta  che
l'Impresa  medesima  ha  presentato   la   documentazione   richiesta
dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la  denominazione  del
prodotto in ELUMIS; 
RITENUTO di autorizzare il prodotto ELUMIS fino al 31  dicembre  2018
data  di  scadenza  dell'iscrizione  in  allegato   I   del   decreto
legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva  nicosulfuron,
fatta  salva  la  presentazione  dei  dati  tecnico   -   scientifici
aggiuntivi nel termine sopra indicato; 
VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. 
 
                               DECRETA 
 
L'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, Via
Gallarate 139, e' autorizzata ad immettere in commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato ELUMIS con la composizione e alle condizioni
indicate nell'etichetta allegata al  presente  decreto,  fino  al  31
dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione  in  allegato  I  del
decreto legislativo 17  marzo  1995  n.  194  della  sostanza  attiva
nicosulfuron. 
La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla   presentazione   dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 500 e litri 1-5-10-20. 
Il prodotto in questione e' 
- importato in confezioni pronte  per  l'impiego  dallo  stabilimento
dell'Impresa  estera  Syngenta  Agro  SAS  in  Usine   d'Aigues-Vives
(Francia); 
- formulato nello stabilimento  sopra  citato  e  confezionato  nello
stabilimento dell'Impresa Sipcam Spa in Salerano sul Lambro (Lodi). 
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14765. 
E' approvata quale parte integrante del presente decreto  l'etichetta
allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in   via   amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 18 ottobre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello