IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  detta  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente"  Istituzione  del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo  2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011  concernente
la disciplina transitoria dell'assetto  organizzativo  del  Ministero
della salute; 
VISTO il decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare  l'articolo  8,
comma 1; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,  n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo  e  del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'  immissione  sul  mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"Misure transitorie"; 
VISTI i regolamenti (UE) della  Commissione  n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
VISTO il parere espresso dalla Commissione  europea  della  Health  &
Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione  del  Comitato
permanente della catena alimentare e della salute animale  -  Sezione
prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011,  secondo  il
quale  alle  istanze  di  autorizzazione  provvisoria   di   prodotti
fitosanitari  contenenti  sostanze  attive  la   cui   decisione   di
completezza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3,  della  direttiva
91/414/CE, e' stata adottata prima del 14 giugno 201l, continuano  ad
applicarsi,  ex  articolo  80  del  Regolamento  (CE)  1107/2009,  le
disposizioni della direttiva medesima; 
VISTI il decreto legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  di
adeguamento al progresso tecnico  e  scientifico  n.  790/2009  della
Commissione  del  10  agosto  2009,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
VISTA la domanda del 12 marzo 2009 presentata  dall'Impresa  Syngenta
Crop Protection Spa con sede legale in  Milano,  Via  Gallarate  139,
diretta  ad   ottenere   l'autorizzazione   provvisoria,   ai   sensi
dell'art.8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,
del prodotto fitosanitario denominato A14298R contenente le  sostanze
attive pinoxaden,  clodinafop,  florasulam  e  l'antidoto  agronomico
cloquintocet-mexyl; 
VISTA la decisione della Commissione dell'Unione Europea in  data  22
giugno 2005 "che riconosce in linea di  massima  la  conformita'  del
fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale
inserimento della sostanza attiva  pinoxaden  nell'Allegato  I  della
Direttiva  91/414/CEE  del  Consiglio,  relativa  all'immissione   in
commercio di prodotti fitosanitari"; 
VISTO il decreto del 23 giugno 2006 di inclusione di alcune  sostanze
attive tra cui clodinafop, nell'allegato I del decreto legislativo 17
marzo 1995 n. 194, fino al  31  gennaio  2017,  in  attuazione  della
direttiva 2006/39/CE della Commissione del 12 aprile 2006; 
VISTO  il  decreto  ministeriale  del  29  luglio  2003   concernente
l'iscrizione della sostanza attiva  florasulam  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,  in  attuazione  della
direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002, 
VISTO  il  decreto  30  dicembre  2010  che   proroga   la   scadenza
dell'iscrizione nel sopra citato allegato  I  della  sostanza  attiva
florasulam fino al 31 dicembre 2015, in  attuazione  della  direttiva
2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010; 
VISTE le convenzioni del 1° settembre e  23  dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  e  il   Centro   Internazionale   per   gli
Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo 194/95; 
VISTA la  valutazione  dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa Syngenta
Crop Protection Spa a sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione  del
prodotto fitosanitario in questione; 
CONSIDERATO che nell'ambito della  valutazione  di  cui  sopra,  sono
stati richiesti dal suddetto  Istituto  dati  tecnico  -  scientifici
aggiuntivi da presentarsi entro  12  mesi  dalla  data  del  presente
decreto; 
VISTO  il  parere  della  Commissione  consultiva  per   i   prodotti
fitosanitari  del  14  settembre  2011  in  relazione  alla  tematica
"Metaboliti nelle acque di falda"; 
VISTA la nota dell'Ufficio in data 9 settembre 2011 prot n. 28997 con
la quale e' stata richiesta la documentazione  per  il  completamento
dell'iter  autorizzativo  e  i  dati  tecnico-scientifici  aggiuntivi
indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 12 mesi  dalla
data di notifica del presente decreto; 
VISTA la nota pervenuta in data 21 settembre 2011 da cui risulta  che
l'Impresa  medesima  ha  presentato   la   documentazione   richiesta
dall'Ufficio per il completamento dell'iter; 
RITENUTO di autorizzare provvisoriamente il prodotto fitosanitario in
questione per un periodo di tre anni,  in  attesa  della  conclusione
dell'esame comunitario della sostanza attiva pinoxaden,  fatta  salva
la presentazione  dei  dati  tecnico  -  scientifici  aggiuntivi  nel
termine sopra indicato; 
VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. 
 
                               DECRETA 
 
A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo  di  tre
(3) anni, l'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede  legale  in
Milano,  Via  Gallarate  139,  e'  provvisoriamente  autorizzata   ad
immettere in commercio, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del  decreto
legislativo  17  marzo  1995  n.  194,  il   prodotto   fitosanitario
denominato TRAXOS ONE con la composizione e alle condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico  -
scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa. 
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-2-4-5-10. 
Il prodotto in questione e' 
- preparato negli stabilimenti delle Imprese Althaller Italia Srl, in
San Colombano al Lambro (MI); SIPCAM Spa, in Salerano S/Lambro (LO); 
- importato in confezioni pronte  per  l'impiego  dallo  stabilimento
dell'Impresa estera Syngenta Crop Protection Monthey SA,  in  Monthey
(Svizzera). 
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14935. 
E' approvata quale parte integrante del presente  decreto  l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in   via   amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 18 ottobre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello