IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  detta  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente"  Istituzione  del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo  2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011  concernente
la disciplina transitoria dell'assetto  organizzativo  del  Ministero
della salute; 
VISTO il decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari ed in  particolare  l'articolo  4,
comma 1, concernente "condizioni  per  l'autorizzazione  di  prodotti
fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I"; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,  n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo  e  del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'  immissione  sul  mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"Misure transitorie"; 
VISTI i regolamenti (UE) della  Commissione  n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
VISTI il decreto legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  di
adeguamento al progresso tecnico  e  scientifico  n.  790/2009  della
Commissione  del  10  agosto  2009,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
VISTA la domanda del 25 novembre 2009 e successiva  integrazione  del
26 gennaio 2010, presentata dall'Impresa Bayer  CropScience  Srl  con
sede legale in Milano, Viale Certosa  130,  diretta  ad  ottenere  la
registrazione  del   prodotto   fitosanitario   denominato   DEDICATE
contenente le sostanze attive trifloxystrobin e tebuconazolo; 
VISTE le convenzioni del 1° settembre e  23  dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute  e  l'Universita'  degli  Studi  di  Milano  -
MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari  corredati
di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; 
VISTO il decreto del 26 novembre 2003 di  inclusione  della  sostanza
attiva trifloxystrobin, nell'Allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995 n. 194, fino al 30 settembre  2013,  in  attuazione  della
direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003; 
VISTO il decreto del 31 agosto  2009  di  inclusione  della  sostanza
attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 194, fino al 31 agosto 2019, in  attuazione  della  direttiva
2008/125/CE della Commissione 19 dicembre 2008; 
VISTA la valutazione della sopra citata Universita'  in  merito  alla
documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa medesima
a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto  fitosanitario
in questione; 
VISTO  il  parere  della  Commissione  consultava  per   i   prodotti
fitosanitari  del  14  settembre  2011  in   merito   alla   tematica
"Metaboliti nelle acque di falda"; 
VISTA la nota  dell'Ufficio  in  data  11  ottobre  2011,  successive
integrazioni e modifiche del 26 ottobre e 16 novembre  2011,  con  la
quale e' stata  richiesta  la  documentazione  per  il  completamento
dell'iter autorizzativo ed inoltre, sulla base del  sopra  richiamato
parere della  Commissione  consultiva,  di  dati  tecnico-scientifici
aggiuntivi al fine di un raffinamento della valutazione  del  rischio
di percolamento in falda di alcuni metaboliti, da presentarsi in  due
fasi successive di cui la prima entro il termine di 6 mesi dalla data
del presente decreto; 
VISTE le note trasmesse  in  data  21  ottobre  e  21  novembre  2011
dall'Impresa medesima in risposta alle suddette richieste; 
RITENUTO di autorizzare il prodotto DEDICATE fino al 31  agosto  2019
data  di  scadenza  dell'iscrizione  in  allegato   I   del   decreto
legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva  tebuconazolo,
fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici  aggiuntivi
nel termine sopra indicato; 
VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. 
 
                               DECRETA 
 
L'Impresa Bayer CropScience Srl con  sede  legale  in  Milano,  Viale
Certosa 130 e' autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario  denominato  DEDICATE  con  la  composizione   e   alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 agosto 2019, data di scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza
attiva tebuconazolo nell'Allegato I. 
La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla   presentazione   dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in  premessa  nel  termine  ivi
specificato. 
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
Il prodotto e' confezionato nelle  taglie  da  ml  125-250-500-750  e
litri 1-2-3-5. 
Il prodotto in questione e' 
- preparato negli stabilimenti delle Imprese: S.T.I.  -  Solfotecnica
Italiana S.p.A. - Cotignola (RA); SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro
(LO); 
- importato in confezioni pronte  per  l'impiego  dagli  stabilimenti
delle Imprese estere: Bayer S.A.S.- Marle sur Serre (Francia);  Bayer
S.A.S. - Villefranche (Francia);  Bayer  CropScience  AG  -  Dormagen
(Germania), 
- formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato  presso  lo
stabilimento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG). 
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14938. 
E' approvato quale parte integrante del presente  decreto  l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in   via   amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 novembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello