IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato". VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'articolo 4, comma 1, concernente "condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I"; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all' immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie"; VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; VISTA la domanda del 25 novembre 2009 e successiva integrazione del 26 gennaio 2010, presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato DEDICATE contenente le sostanze attive trifloxystrobin e tebuconazolo; VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Universita' degli Studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; VISTO il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione della sostanza attiva trifloxystrobin, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 30 settembre 2013, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003; VISTO il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 31 agosto 2019, in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione 19 dicembre 2008; VISTA la valutazione della sopra citata Universita' in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa medesima a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; VISTO il parere della Commissione consultava per i prodotti fitosanitari del 14 settembre 2011 in merito alla tematica "Metaboliti nelle acque di falda"; VISTA la nota dell'Ufficio in data 11 ottobre 2011, successive integrazioni e modifiche del 26 ottobre e 16 novembre 2011, con la quale e' stata richiesta la documentazione per il completamento dell'iter autorizzativo ed inoltre, sulla base del sopra richiamato parere della Commissione consultiva, di dati tecnico-scientifici aggiuntivi al fine di un raffinamento della valutazione del rischio di percolamento in falda di alcuni metaboliti, da presentarsi in due fasi successive di cui la prima entro il termine di 6 mesi dalla data del presente decreto; VISTE le note trasmesse in data 21 ottobre e 21 novembre 2011 dall'Impresa medesima in risposta alle suddette richieste; RITENUTO di autorizzare il prodotto DEDICATE fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva tebuconazolo, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato; VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. DECRETA L'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130 e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DEDICATE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I. La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in premessa nel termine ivi specificato. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 125-250-500-750 e litri 1-2-3-5. Il prodotto in questione e' - preparato negli stabilimenti delle Imprese: S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA); SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO); - importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Bayer S.A.S.- Marle sur Serre (Francia); Bayer S.A.S. - Villefranche (Francia); Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania), - formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato presso lo stabilimento: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14938. E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 novembre 2011 Il direttore generale: Borrello