IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato". VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie"; VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; VISTA la domanda del 27 ottobre 2008 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130 diretta ad ottenere l'autorizzazione del prodotto fitosanitario per piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico denominato T & M AE. VISTO il decreto del 17 febbraio 2005, di attuazione della direttiva 2004/99/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva thiacloprid, fino al 31 dicembre 2014, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva; VISTO il decreto del 26 aprile 2007, di attuazione della direttiva 2007/5/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva metiocarb, fino al 30 settembre 2017, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva; VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Universita' di Pisa per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; VISTA la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; VISTA la nota dell'Ufficio in data 27 settembre 2011 con la quale e' stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo; VISTA la nota pervenuta in data 14 ottobre 2011 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in CALYPSO PLUS; RITENUTO di autorizzare il prodotto medesimo fino al 30 settembre 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva metiocarb a norma del regolamento (CE) 1107/2009; VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. DECRETA L'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario per piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico denominato CALYPSO PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva metiocarb a norma del regolamento (CE) 1107/2009. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardante le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 200-250-300-400-500-600 Il prodotto in questione e' - preparato nello stabilimento dell'Impresa TOSVAR Srl in Pozzo d'Adda (MI); - formulato nello stabilimento sopra indicato e confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience Srl in Filago (BG). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14763/PPO. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 novembre 2011 Il direttore generale: Borrello