IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  detta  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente"  Istituzione  del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo  2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011  concernente
la disciplina transitoria dell'assetto  organizzativo  del  Ministero
della salute; 
VISTO il decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,  n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo  e  del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"Misure transitorie"; 
VISTI i regolamenti (UE) della  Commissione  n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
VISTI il decreto legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  di
adeguamento al progresso tecnico  e  scientifico  n.  790/2009  della
Commissione  del  10  agosto  2009,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
VISTA la domanda del 27 ottobre 2008  presentata  dall'Impresa  Bayer
CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130  diretta
ad ottenere l'autorizzazione del prodotto  fitosanitario  per  piante
ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino  domestico
denominato T & M AE. 
VISTO il decreto del 17 febbraio 2005, di attuazione della  direttiva
2004/99/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del  decreto  legislativo
17 marzo 1995 n. 194 la  sostanza  attiva  thiacloprid,  fino  al  31
dicembre 2014, ora  approvata  con  regolamento  (CE)  540/2011  alle
medesime condizioni della citata direttiva; 
VISTO il decreto del 26 aprile 2007, di  attuazione  della  direttiva
2007/5/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del decreto legislativo 17
marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva metiocarb, fino al 30  settembre
2017, ora approvata  con  regolamento  (CE)  540/2011  alle  medesime
condizioni della citata direttiva; 
VISTE le convenzioni del 1° settembre e  23  dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e l'Universita'  di  Pisa  per  l'esame  delle
istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III
di cui al decreto legislativo 194/95; 
VISTA la  valutazione  dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico - scientifica  presentata  dall'Impresa  Bayer
CropScience  Srl  a  sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione   del
prodotto fitosanitario in questione; 
VISTA la nota dell'Ufficio in data 27 settembre 2011 con la quale  e'
stata  richiesta  la  documentazione   di   completamento   dell'iter
autorizzativo; 
VISTA la nota pervenuta in data 14 ottobre 2011 da  cui  risulta  che
l'Impresa medesima ha presentato la documentazione  di  completamento
dell'iter  autorizzativo  ed  ha  comunicato  di  voler  variare   la
denominazione del prodotto in CALYPSO PLUS; 
RITENUTO di autorizzare il prodotto medesimo  fino  al  30  settembre
2017  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
metiocarb a norma del regolamento (CE) 1107/2009; 
VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. 
 
                               DECRETA 
 
L'Impresa Bayer CropScience Srl con  sede  legale  in  Milano,  Viale
Certosa 130, e' autorizzata ad immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario per piante ornamentali  e  da  fiore  in  appartamento,
balcone  e  giardino  domestico  denominato  CALYPSO  PLUS   con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto,  fino  al  30  settembre  2017,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  metiocarb  a  norma   del
regolamento (CE) 1107/2009. E' fatto salvo ogni eventuale  successivo
adempimento ed adeguamento delle  condizioni  di  autorizzazione  del
prodotto  fitosanitario,  anche  in   conformita'   a   provvedimenti
comunitari e ulteriori disposizioni riguardante  le  sostanze  attive
componenti. 
Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie     da     ml
200-250-300-400-500-600 
Il prodotto in questione e' 
- preparato nello  stabilimento  dell'Impresa  TOSVAR  Srl  in  Pozzo
d'Adda (MI); 
- formulato nello stabilimento sopra indicato e  confezionato  presso
lo stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience Srl in Filago (BG). 
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14763/PPO. 
E' approvata quale parte integrante del presente  decreto  l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in   via   amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 novembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello