IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  detta  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente"  Istituzione  del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo  2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011  concernente
la disciplina transitoria dell'assetto  organizzativo  del  Ministero
della salute; 
VISTO il decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,  n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo  e  del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
VISTI i regolamenti (UE) della  Commissione  n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
VISTI il decreto legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
VISTI i decreti con i quali i prodotti fitosanitari  riportati  nella
tabella allegata al presente decreto sono stati autorizzati ad essere
immessi in commercio; 
VISTO il decreto ministeriale 31 luglio  2007  di  recepimento  della
direttiva della Commissione 2007/25/CE del 23 aprile  2007,  relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive tra  le  quali  la  sostanza
attiva dimetomorf; nell'allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 194, ora considerate approvate ai sensi del Regolamento (CE)
1107/2009  come  disposto  dal  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
540/2011 e successive modifiche; 
CONSIDERATO  che  il  succitato  decreto  di  recepimento   definisce
specifiche modalita' e scadenze di attuazione per gli adeguamenti dei
prodotti fitosanitari alle condizioni di  iscrizione  della  sostanza
attiva componente dimetomorf; 
CONSIDERATO che sono state presentate le istanze di  adeguamento  dei
prodotti fitosanitari a base di dimetomorf  alle  condizioni  fissate
per l'iscrizione della medesima sostanza attiva  in  allegato  I  del
D.l.vo 194/95 e la relativa documentazione tecnico scientifica per le
previste verifiche di rispondenza alle condizioni di iscrizione della
sostanza stessa e di completezza della relativa documentazione di cui
all'allegato II del sopra indicato D.l.vo 194/95; 
CONSIDERATO che a seguito di riesame della documentazione  presentata
dall'Impresa titolare dei prodotti fitosanitari a  base  di  sostanza
attiva   dimetomorf   e,   attualmente,   agli   atti    di    questa
Amministrazione, sono emerse incongruenze; 
CONSIDERATO, pertanto, che per completare i  dovuti  accertamenti  in
merito, e' essenziale richiedere all'Impresa interessata i  necessari
chiarimenti; 
CONSIDERATO che  occorre  concedere  all'Impresa  stessa  un  congruo
termine per fornire  i  chiarimenti,  indispensabili  al  superamento
delle incongruenze rilevate; 
TENUTO CONTO che le autorizzazioni di cui all'allegato elenco sono in
scadenza e che si rende, pertanto, necessario assicurare nel contempo
la continuita' delle  stesse,  fino  alla  conclusione  dei  suddetti
accertamenti; 
RITENUTO di dover prorogare la validita' delle autorizzazioni di  cui
all'allegato  elenco  al  31  gennaio  2012,  al  fine  di  acquisire
dall'Impresa interessata gli elementi utili a  chiarire  le  suddette
incongruenze rilevate; 
 
                               DECRETA 
 
Sono prorogate al 31 gennaio 2012 le autorizzazioni all'immissione in
commercio e all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nella
tabella  allegata,  registrati  al  numero,  alla  data  e   a   nome
dell'impresa  a  fianco  indicata,  contenenti  la  sostanza   attiva
dimetomorf. 
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e notificato in  via  amministrativa  all'impresa
interessata. 
 
    Roma, 14 dicembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello