IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  detta  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente"  Istituzione  del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo  2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011  concernente
la disciplina transitoria dell'assetto  organizzativo  del  Ministero
della salute; 
VISTO il decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,  n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
VISTI i regolamenti (UE) della  Commissione  n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
VISTI il decreto legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
VISTI i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio secondo
i principi uniformi e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati
nell'allegato al presente decreto; 
VISTI inoltre  i  decreti  di  ri-registrazione  secondo  i  principi
uniformi di alcuni prodotti fitosanitari riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di  recepimento  della
direttiva 2010/77/UE della Commissione  del  10  novembre  2010,  che
indica la scadenza dell'iscrizione in allegato I di  alcune  sostanze
attive tra le quali lambda cialotrina al 31 dicembre 2015; 
RITENUTO  pertanto  di  prorogare  la  ri-registrazione  fino  al  31
dicembre  2015,  data  di  nuova  scadenza  dell'approvazione   della
sostanza attiva lambda cialotrina, dei prodotti fitosanitari indicati
in allegato al presente decreto alle condizioni  gia'  definite  alla
luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del  fascicolo  conforme
all'All. III; 
 
                               DECRETA 
 
Sono ri-registrati  fino  al  31  dicembre  2015,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva lambda cialotrina, i prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto  registrati  al
numero, alla data  e  a  nome  dell'impresa  a  fianco  indicata,  al
presente decreto. 
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
Il  presente  decreto  sara'   notificato   in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 dicembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello