IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  detta  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente"  Istituzione  del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo  2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011  concernente
la disciplina transitoria dell'assetto  organizzativo  del  Ministero
della salute; 
VISTO il decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,  n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
VISTI i regolamenti (UE) della  Commissione  n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
VISTI il decreto legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui 
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
VISTO il decreto ministeriale 20 novembre 2001 di  recepimento  della
direttiva 2001/21/CE della Commissione del  5  marzo  2001,  relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza  attiva
tiabendazolo; 
VISTO in particolare, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 20
novembre  2001  che  indica  il  31  dicembre  2011  quale   scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva  tiabendazolo  nell'allegato  I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di  recepimento  della
direttiva 2010/77/UE della Commissione  del  10  novembre  2010,  che
proroga la scadenza dell'iscrizione  in  allegato  I  della  sostanza
attiva tiabendazolo fino al 31 dicembre 2015; 
VISTI i decreti  di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
VISTE le istanze presentate dall'impresa titolare intese ad  ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   dei   prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto  sulla  base
del fascicolo A10466C conforme all'allegato III  del  citato  decreto
legislativo  194/1995,  relativo   al   prodotto   fitosanitario   di
riferimento  TECTO  SC,   presentato   dall'impresa   Syngenta   Crop
Protection S.p.A.; 
CONSIDERATO che l'Impresa titolare delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto 20  novembre  2001,  nei
tempi e  nelle  forme  da  esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle
condizioni definite per la sostanza attiva tiabendazolo; 
CONSIDERATO che la Commissione consultiva dei  prodotti  fitosanitari
di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto
della  conclusione  della  valutazione  del   sopracitato   fascicolo
A10345A, ottenuta dall' Universita' degli Studi di Pisa, al  fine  di
ri-registrare i prodotti fitosanitari di  cui  trattasi  fino  al  31
dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego; 
VISTE le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei
prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha
ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
RITENUTO di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di  scadenza
dell'approvazione della  sostanza  attiva  tiabendazolo,  i  prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni
definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato  VI  del
citato decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.194  sulla  base  del
fascicolo A10466C conforme all'All. III; 
VISTI i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                               DECRETA 
 
Sono ri-registrati  fino  al  31  dicembre  2015,  data  di  scadenza
dell'approvazione della  sostanza  attiva  tiabendazolo,  i  prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto  registrati  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzati con la composizione,  alle  condizioni  e  sulle  colture
indicate nelle rispettive etichette  allegate  al  presente  decreto,
fissate in applicazione dei principi uniformi. 
Sono altresi' autorizzate le modifiche indicate per ciascun  prodotto
fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. 
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
L'impresa titolare delle autorizzazioni e' tenuta a  rietichettare  i
prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire  ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegnaall'acquirente/utilizzatore finale.  E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
E' approvata quale parte integrante del presente decreto  l'etichetta
allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
Il  presente  decreto  sara'   notificato   in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 dicembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello