IL DIRETTORE GENERALE 
                  per il trasporto pubblico locale 
 
  Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 3 dicembre 1984, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984, che dispone che
i filoveicoli debbano essere muniti di targa di identificazione; 
  Visto il decreto ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003; 
  Vista la Norma «UNI 9044 - Filoveicoli - Targa di  identificazione»
che  definisce  le  caratteristiche  della  targa  da   apporre   sui
filoveicoli; 
  Visto che l'Ente  di  Unificazione  del  Materiale  Ferrotranviario
UNIFER con nota del 17 agosto  2011  ha  comunicato  «di  considerare
tecnicamente superate e,  di  conseguenza  di  ritirare  dal  proprio
Catalogo, le Norme che hanno una data di emissione di oltre 10 anni e
per le quali l'Organo Tecnico  UNI  emittente  non  e'  in  grado  di
provvedere all'aggiornamento o di garantirne  comunque  l'adeguatezza
tecnica», tra le quali e' inserita la citata Norma UNI 9044; 
  Considerato che la scrivente Direzione  generale  nel  rispetto  di
quanto previsto dal decreto  ministeriale  3  dicembre  1984  ritiene
necessario garantire l'uniformita' delle caratteristiche della  Targa
di identificazione da porre sui filoveicoli, sia nel caso di acquisto
di nuovi veicoli filoviari che in caso  di  sostituzione  per  targhe
smarrite o deteriorate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le targhe di identificazione per i  filobus  devono  rispondere  ai
requisiti di cui all'allegato n. 1 che  forma  parte  integrante  del
presente decreto. 
    Roma, 29 dicembre 2011 
 
                               Il direttore generale: Di Giambattista