IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione  di  origine  protetta  «Pecorino  Romano»  e  il
successivo regolamento (CE) n. 1030 della Commissione del 29  ottobre
2009 con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare  di
produzione della denominazione protetta medesima; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006
concernente i controlli; 
  Visto il decreto 30 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 88 del 16  aprile  2011,  con  il  quale
l'«Agenzia Laore Sardegna» e l'«Agenzia regionale per lo  sviluppo  e
l'innovazione  dell'agricoltura  del  Lazio  -  Arsial»  sono   state
designate  quali  autorita'  pubbliche  incaricate  ad  effettuare  i
controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino  Romano»,
registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107  del
12 giugno 1996,  rispettivamente  nell'ambito  del  territorio  della
regione Sardegna e della provincia  di  Grosseto  e  nell'ambito  del
territorio della regione Lazio; 
  Considerato che nel decreto sopra citato,  all'art.5,  e'  previsto
che  l'autorizzazione  alle  autorita'  pubbliche  incaricate   cessi
qualora il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano DOP,
incaricato ai sensi dell'art.14  della  legge  n.526/1999,  individui
altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui  all'art.14,
comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.526; 
  Considerato che il Consorzio sopra citato, con nota n.708/D  del  2
novembre 2011, ha indicato l'«Istituto Nord Est Qualita'» con sede in
San Daniele del  Friuli,  Via  Rodeano  n.  71,  quale  organismo  di
controllo della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano»; 
  Considerato  l'«Istituto  Nord  Est   Qualita'»   ha   predisposto,
conformemente allo schema tipo di controllo, il  piano  di  controllo
per la denominazione di  origine  protetta  «Pecorino  Romano»  e  il
relativo prospetto tariffario; 
  Considerato che le  decisioni  concernenti  le  designazioni  delle
autorita' di controllo pubbliche di cui agli articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n.510/2006 spettano  al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentarie  forestali,  in  quanto   Autorita'   nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo  ai  sensi  del
comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 526/1999; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si  e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;  
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella riunione del 13 dicembre 2011; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.  14  della  legge  n.
526/99; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«Istituto Nord Est Qualita'» con sede in San Daniele del  Friuli,
Via  Rodeano  n.71,  e'  autorizzato  ad  espletare  le  funzioni  di
controllo, previste dagli articoli  10  e  11  del  regolamento  (CE)
n.510/2006 per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano»
registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107  del
12 giugno 1996.