IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996  con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della  denominazione  di  origine  protetta  «Pecorino  Sardo»  e  il
successivo regolamento (UE) n. 215 della  Commissione  del  1°  marzo
2011 con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare  di
produzione della denominazione protetta medesima; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006
concernente i controlli; 
  Visto il decreto 30 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 92 del 21  aprile  2011,  con  il  quale
l'«Agenzia  Laore  Sardegna»  e'  stata  designata  quale   autorita'
pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione  di
origine  protetta  «Pecorino  Sardo»,  registrata  in  ambito  Unione
europea con regolamento (CE) n.1263 del 1° luglio 1996; 
  Considerato che nel decreto sopra citato,  all'art.5,  e'  previsto
che l'autorizzazione alla «Agenzia Laore Sardegna» cessi  qualora  il
Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo DOP,  incaricato
ai  sensi  dell'art.  14  della  legge  n.526/1999,  individui  altra
struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14, comma
7 della legge 21 dicembre 1999, n.526; 
  Considerato che il Consorzio sopra citato, con nota n. 47/CTPS  del
7 novembre 2011, ha indicato l'«Istituto Nord Est Qualita'» con  sede
in San Daniele del Friuli, Via Rodeano  n.  71,  quale  organismo  di
controllo della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»; 
  Considerato che l'«Istituto  Nord  Est  Qualita'»  ha  predisposto,
conformemente allo schema tipo di controllo, il  piano  di  controllo
per la denominazione  di  origine  protetta  «Pecorino  Sardo»  e  il
relativo prospetto tariffario; 
  Considerato che le  decisioni  concernenti  le  designazioni  delle
autorita' di controllo pubbliche di cui agli articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n.510/2006 spettano  al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentarie  forestali,  in  quanto   Autorita'   nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo  ai  sensi  del
comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 526/1999; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n.526/1999,  si  e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella riunione del 13 dicembre 2011; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi della comma  1  dell'art.14  della  legge  n.
526/99; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«Istituto Nord Est Qualita'» con sede in San Daniele del  Friuli,
Via  Rodeano  n.71,  e'  autorizzato  ad  espletare  le  funzioni  di
controllo, previste dagli articoli  10  e  11  del  regolamento  (CE)
n.510/2006 per la denominazione di origine protetta «Pecorino  Sardo»
registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263  del
1° luglio 1996.