IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165. che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sui mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visti i regolamenti di approvazione a norma del regolamento (CE) n.
1107/2009 delle sostanze attive riportate nella tabella  allegata  al
presente decreto e la conseguente cancellazione delle medesime  dagli
allegati alle decisioni 2008/934/CE,  2008/941/CE  della  Commissione
europea; 
  Visto il comunicato «Indicazioni operative  per  i  regolamenti  di
approvazione delle sostanze attive a norma del  regolamento  (CE)  n.
1107/2009», del  Dipartimento  della  Sanita'  pubblica  veterinaria,
della sicurezza alimentare e degli organi collegiali  per  la  tutela
della salute - Direzione generale per l'igiene e la  sicurezza  degli
alimenti e della nutrizione, pubblicato nella  G.U.  n.  246  del  21
ottobre 2011; 
  Viste le specifiche indicazioni operative, relative ai  regolamenti
di  approvazione  delle  sostanze  attive  riportate  nella   tabella
allegata al presente decreto disponibili sul  portale  del  Ministero
della  salute  www.salute.gov.it  nell'area  tematica   dedicata   ai
prodotti fitosanitari  («Regolamenti  di  approvazione  e  non  delle
sostanze attive a norma del Reg. (CE) n. 1107/2009»); 
  Considerato che  le  imprese  titolari  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti le sostanze attive riportate  nella  tabella  allegata  al
presente decreto, devono ottemperare entro  il  31  dicembre  2011  a
quanto previsto dal regolamento di  approvazione  di  ciascuna  delle
sostanze attive interessate pena la revoca dei prodotti non conformi; 
  Considerato che, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze
attive  in  questione,  l'Amministrazione  dovra'   provvedere   alle
verifiche tecnico-amministrative previste, entro il 30 giugno 2012; 
  Considerato altresi', che i  prodotti  fitosanitari  contenenti  le
sostanze attive riportate nella tabella allegata al presente decreto,
risultano attualmente autorizzati fino al 31 dicembre 2011; 
  Ritenuto  di  prorogare,  al  30  giugno  2012,  l'efficacia  delle
autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti
fitosanitari a base delle sostanze attive di cui trattasi, al fine di
provvedere alle necessarie verifiche tecnico-amministrative, previste
in adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze  attive
medesime; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono prorogate, al 30 giugno 2012,  fatti  salvi  gli  esiti  delle
verifiche di cui in premessa,  le  autorizzazioni  all'immissione  in
commercio  e  all'impiego  dei  prodotti  fitosanitari  con  scadenza
fissata al 31 dicembre 2011 contenenti le sostanze  attive  riportate
nella tabella allegata al presente decreto. 
  IL presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  sul  portale  del  Ministero  della   salute
www.salute.gov.it   nell'area   tematica   dedicata    ai    prodotti
fitosanitari. 
    Roma, 29 dicembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello