IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre  2009  che  stabilisce  norme  comuni  sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al
mercato internazionale del trasporto di merci su strada; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al
mercato  internazionale  dei  servizi  di  trasporto  effettuati  con
autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006; 
  Visto l'art. 16, paragrafo I del regolamento (CE) n. 1071/2009  che
prevede che ciascuno  Stato  membro  tiene  un  registro  elettronico
nazionale  delle  imprese  di  trasporto  su  strada  autorizzate  ad
esercitare la professione di trasportatore su strada; 
  Visto l'art. 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009  che
prevede che i registri elettronici nazionali contengono almeno i dati
in esso previsti; 
  Visto l'art. 16, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009  che
prevede che 1' accessibilita' ai registri elettronici nazionali e  la
loro interconnessione sia attuata entro il 31 dicembre 2012; 
  Vista la decisione della  Commissione  del  17  dicembre  2009  sui
requisiti  minimi  relativi  ai  dati  da   inserire   nel   registro
elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada; 
  Considerato  che  i  regolamenti  n.  1071,  1072  e  1073/2009  si
applicano a partire dalla data del 4 dicembre 2011; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1213/2010  della  Commissione  del  16
dicembre 2010 che stabilisce norme comuni  sull'interconnessione  dei
registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada; 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del  25  novembre
2011  recante  disposizioni  tecniche  di  prima   applicazione   del
regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  21  ottobre  2009,  circa  nonne  comuni  sulle  condizioni   da
rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore  su  strada  e
abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 
  Visto l'art. 226 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285
(Codice della strada), relativo all'organizzazione  degli  archivi  e
dell'anagrafe nazionale presso il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti; 
  Visto l'art. 402 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n.  495,  recante  il  regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione del nuovo  codice  della  strada,  concernente  l'archivio
nazionale dei veicoli; 
  Considerato che l'art. 11 del decreto del Capo del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del
25 novembre 2011 ha istituito il registro elettronico nazionale delle
imprese che  sono  autorizzate  all'esercizio  della  professione  di
trasportatore di merci o persone su strada; 
  Ritenuto di dover dettare misure di attuazione  dei  contenuti  dei
regolamenti sopra citati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Registro elettronico nazionale 
 
  1. Il registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto  su
strada  che  sono  autorizzate  all'esercizio  della  professione  di
trasportatore su strada, istituito ai sensi dell'art. 11 del  decreto
del, Capo del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici del 25  novembre  2011,  e'  tenuto,
nell'ambito del Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici, per  quanto  riguarda  gli  aspetti
tecnici, dalla Divisione 7 - Centro elaborazione dati della direzione
generale per la motorizzazione che agisce in  base  alle  indicazioni
amministrative fornite dalla  direzione  generale  per  il  trasporto
stradale e per l' intermodalita'. 
  2. Le funzioni di punto di contatto nazionale (PCN) di cui all'art.
18 del regolamento (CE) n. 1071/2009, istituito  ai  sensi  dell'art.
11, comma 7 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del  25  novembre
2011, sono svolte, nell'ambito del Dipartimento per i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici,  dalla  direzione
generale per il trasporto stradale - Divisione 4.