IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada; Visto il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006; Visto l'art. 16, paragrafo I del regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede che ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada; Visto l'art. 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede che i registri elettronici nazionali contengono almeno i dati in esso previsti; Visto l'art. 16, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede che 1' accessibilita' ai registri elettronici nazionali e la loro interconnessione sia attuata entro il 31 dicembre 2012; Vista la decisione della Commissione del 17 dicembre 2009 sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada; Considerato che i regolamenti n. 1071, 1072 e 1073/2009 si applicano a partire dalla data del 4 dicembre 2011; Visto il regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione del 16 dicembre 2010 che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada; Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 recante disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa nonne comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; Visto l'art. 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), relativo all'organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, concernente l'archivio nazionale dei veicoli; Considerato che l'art. 11 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 ha istituito il registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada; Ritenuto di dover dettare misure di attuazione dei contenuti dei regolamenti sopra citati; Decreta: Art. 1 Registro elettronico nazionale 1. Il registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del, Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011, e' tenuto, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, dalla Divisione 7 - Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione che agisce in base alle indicazioni amministrative fornite dalla direzione generale per il trasporto stradale e per l' intermodalita'. 2. Le funzioni di punto di contatto nazionale (PCN) di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009, istituito ai sensi dell'art. 11, comma 7 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011, sono svolte, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dalla direzione generale per il trasporto stradale - Divisione 4.