L'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge
di  stabilita'  per  l'anno  2011)  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni ha,  tra  l'altro,  destinato  30  milioni  di  euro  al
finanziamento degli «Interventi straordinari a sostegno  del  settore
editoriale,  nel  quadro  di  compatibilita'  comunitaria,   di   cui
all'articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003,  n.
350». 
  Attraverso il richiamo alle predette disposizioni  della  legge  n.
350 del 2003 e'  stato  quindi  rifinanziato,  per  l'anno  2011,  il
credito d'imposta in favore delle imprese editrici  di  quotidiani  e
periodici iscritte al Roc e delle imprese editrici di libri, pari  al
10 per  cento  della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  della  carta
utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, secondo  il
medesimo meccanismo a suo tempo disciplinato dalla legge n.  350  del
2003 (legge finanziaria 2004) e prorogato per l'anno successivo dalla
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). 
  Trattandosi, quindi, del rifinanziamento di un istituto che ha gia'
avuto attuazione negli anni 2005 e 2006 (per le spese per  l'acquisto
della carta sostenute dalle imprese editoriali rispettivamente  negli
anni 2004 e  2005)  si  ritiene  di  richiamare  le  disposizioni  di
attuazione emanate, rispettivamente,  con  il  D.P.C.M.  21  dicembre
2004,  n.  318,  (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n.  6  del  10
gennaio 2005), e con le circolari 21 gennaio 2005, n.  1  (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26  gennaio  2005)  e  8  febbraio
2005, n.  2  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  34  dell'11
febbraio 2005) per l'anno 2005; e con la circolare 7  novembre  2005,
n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  288  del  12  dicembre
2005) per  l'anno  2006,  con  le  integrazioni  e  precisazioni  che
seguono,  indispensabili  per   attualizzarne   le   prescrizioni   e
conformarle a talune specifiche disposizioni intervenute  in  materia
di crediti d'imposta. 
1. Anno di riferimento per l'acquisto della carta. 
  A seguito dei chiarimenti chiesti dalla Commissione Europea e delle
intese intervenute  con  il  Dipartimento  delle  Finanze  e  con  il
Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, si e'  convenuto  che  il  credito  di
imposta sia riferito alla spesa per l'acquisto della carta  sostenuta
dalle imprese editoriali nel corso dell'anno 2011. 
2. Termine per la presentazione delle domande. 
  Le domande di accesso al credito d'imposta devono pervenire, a pena
di inammissibilita', con le modalita' fissate con il citato  D.P.C.M.
n. 318 del 2004, entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare. 
3. Documentazione da allegare alla domanda. 
  Si rinvia a quanto prescritto dall'articolo 1 del D.P.C.M.  n.  318
del 2004, con l'avvertenza che la spesa deve essere  stata  sostenuta
nell'anno 2011, per l'acquisto di carta utilizzata nel medesimo  anno
per le tipologie di prodotti  editoriali  non  espressamente  escluse
dall'art. 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e  con
l'esclusione  della  carta  utilizzata  per   la   pubblicazione   di
inserzioni pubblicitarie. 
4. Certificazione del bilancio e dei costi. 
  Si rinvia a quanto specificato all'articolo  3  della  circolare  7
novembre 2005, n.  3,  con  la  precisazione  che  la  documentazione
certificata deve riguardare il bilancio  ed  i  costi  sostenuti  per
l'acquisto della carta nell'anno 2011, con evidenziato il costo della
carta calcolato al netto del costo  della  carta  utilizzata  per  la
pubblicazione di inserzioni pubblicitarie. 
5. Modalita' di fruizione del credito d'imposta. 
  Sulle modalita' di fruizione del  credito  d'imposta,  disciplinate
dall'art. 3, comma 1,  del  D.P.C.M.  n.  318  del  2004,  incide  la
normativa recata dall'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha stabilito  un  tetto  annuale
globale pari  ad  Euro  250.000  per  la  compensazione  dei  crediti
d'imposta da indicare nella dichiarazione  dei  redditi.  L'ammontare
eccedente il predetto importo globale e' riportato in  avanti,  anche
oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole  leggi
istitutive, ed e' comunque compensabile nell'intero importo residuo a
partire  dal  terzo  anno  successivo  a  quello  in  cui  si  genera
l'eccedenza.   Pertanto,   la   fruizione   del   credito   d'imposta
riconosciuto ai sensi  della  normativa  indicata  in  oggetto  sara'
necessariamente sottoposta ai vincoli  stabiliti  dalla  disposizione
qui riassunta. 
  Si rammenta altresi' che, in forza di quanto disposto dall'articolo
6, comma 11, della legge 25 febbraio 2008, n. 34  (legge  comunitaria
2007)  i  soggetti  i  quali  intendano  avvalersi  di   agevolazioni
configurabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE
devono dichiarare (presentando specifica dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta') che essi  non  rientrano  tra  coloro  che  hanno
ricevuto e, successivamente,  non  rimborsato  precedenti  aiuti  poi
ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea. 
6. Efficacia delle disposizioni di attuazione. 
  Il   rifinanziamento   dell'istituto   ha   reso   necessaria    la
comunicazione  della  misura  alla  Commissione  Europea,  ai   sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  TFUE,  per   le   prescritte
valutazioni sulla compatibilita' dell'aiuto con il  quadro  normativo
comunitario, richiamata dalla legge 13  dicembre  2010,  n.  220.  La
Commissione, con decisione n. C (2011) 6474 del 5  ottobre  2011,  ha
ritenuto la misura compatibile con l'art. 107, paragrafo  3,  lettera
c) del TFUE, autorizzandone l'applicazione per un anno. 
  Si ritiene utile fornire in allegato lo  schema  della  domanda  di
ammissione per l'anno 2011  (Allegato  A)  e  quello  della  relativa
dichiarazione sostitutiva (Allegato B). 
    Roma, 29 dicembre 2011 
 
                                         Il capo del Dipartimento     
                                     per l'informazione e l'editoria: 
                                                 Grande