IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista  la  direttiva  n.  98/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul  mercato
dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e  successive
modificazioni, recante «Attuazione  della  direttiva  n.  98/8/CE  in
materia di immissione sul  mercato  di  biocidi»  ed  in  particolare
l'allegato IV; 
  Vista la direttiva n. 2010/72/UE della Commissione, del 4  novembre
2010, che modifica la direttiva n. 98/8/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio al fine di includere lo spinosad come principio  attivo
nell'allegato I della direttiva n. 98/8/CE; 
  Considerato che la data di iscrizione dello spinosad, per  il  tipo
di prodotto 18,  «Insetticidi,  acaricidi  e  prodotti  destinati  al
controllo degli altri artropodi», e'  il  1°  novembre  2012  e  che,
pertanto, a decorrere  da  tale  data  l'immissione  sul  mercato  di
insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli  altri
artropodi,  aventi  come  unica  sostanza  attiva  lo  spinosad,   e'
subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva n. 2010/72/UE, il termine
per provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca  delle
autorizzazioni per repellenti ed attrattivi gia' presenti sul mercato
aventi come unica sostanza attiva lo spinosad e' il 31 ottobre 2014; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro il 31  ottobre  2014  l'esame  delle  richieste  che
saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti  appartenenti   alla
categoria di insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo
degli altri artropodi contenenti spinosad gia' presenti  sul  mercato
come  prodotti  di  libera  vendita   o   registrati   come   presidi
medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro il 31 ottobre 2014 la valutazione
dei fascicoli presentati dai titolari  di  registrazioni  di  presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.  174,  devono
pervenire al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2012; 
  Considerato che, dopo il 31 ottobre 2014 non possono in  ogni  caso
piu' essere  mantenute  registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici
aventi come  unica  sostanza  attiva  lo  spinosad  rientranti  nella
categoria degli di insetticidi, acaricidi  e  prodotti  destinati  al
controllo degli altri artropodi; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che
rientrano nella categoria degli  insetticidi,  acaricidi  e  prodotti
destinati al controllo degli altri artropodi e  che  contengono  come
unica sostanza attiva lo spinosad, non  possono  essere  immessi  sul
mercato dopo il 31 ottobre 2014  se  non  autorizzati  come  prodotti
biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi  medico-chirurgici   contenenti   spinosad   impiegati   come
insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli  altri
artropodi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25  febbraio
2000, n. 174, e' riconosciuto l'inserimento della  sostanza  SPINOSAD
nell'«Elenco  dei  principi  attivi  con  indicazione  dei  requisiti
stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi»,
di cui all'allegato I della direttiva  n.  98/8/CE,  come  modificato
dalla direttiva n. 2010/72/UE della Commissione del 4 novembre 2010. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con le quali la sostanza spinosad e' stata iscritta  nell'allegato  I
della direttiva n. 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal  1°  novembre  2012  l'immissione   sul   mercato   di   prodotti
appartenenti al  tipo  di  prodotto  18,  «Insetticidi,  acaricidi  e
prodotti destinati  al  controllo  degli  altri  artropodi»,  di  cui
all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che
contengono il principio attivo spinosad come unica  sostanza  attiva,
e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art.  3,
del medesimo decreto legislativo.