IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva n. 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva n. 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi» ed in particolare l'allegato IV; Vista la direttiva n. 2010/72/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, che modifica la direttiva n. 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere lo spinosad come principio attivo nell'allegato I della direttiva n. 98/8/CE; Considerato che la data di iscrizione dello spinosad, per il tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», e' il 1° novembre 2012 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, aventi come unica sostanza attiva lo spinosad, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; Considerato che, ai sensi della direttiva n. 2010/72/UE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per repellenti ed attrattivi gia' presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva lo spinosad e' il 31 ottobre 2014; Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 ottobre 2014 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria di insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi contenenti spinosad gia' presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici; Ritenuto che per concludere entro il 31 ottobre 2014 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2012; Considerato che, dopo il 31 ottobre 2014 non possono in ogni caso piu' essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva lo spinosad rientranti nella categoria degli di insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi; Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e che contengono come unica sostanza attiva lo spinosad, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 ottobre 2014 se non autorizzati come prodotti biocidi; Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere piu' accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti spinosad impiegati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi; Decreta: Art. 1 1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e' riconosciuto l'inserimento della sostanza SPINOSAD nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva n. 98/8/CE, come modificato dalla direttiva n. 2010/72/UE della Commissione del 4 novembre 2010. 2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza spinosad e' stata iscritta nell'allegato I della direttiva n. 98/8/CE. 3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° novembre 2012 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo spinosad come unica sostanza attiva, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del medesimo decreto legislativo.