Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita  della  specialita'
medicinale   TYVERB   (lapatinib)   -   autorizzata   con   procedura
centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione  del
23 maggio 2011 ed inserita nel registro  comunitario  dei  medicinali
con i numeri: 
    EU/1/07/440/004 «250 mg- compressa rivestita con film- uso orale-
flacone (HDPE) 70 compresse; 
    EU/1/07/440/005 «250 mg- compressa rivestita con film- uso orale-
flacone (HDPE) 140 compresse; 
    EU/1/07/440/006 «250 mg- compressa rivestita con film- uso orale-
flacone (HDPE) 84 compresse; 
    Titolare A.I.C.: Glaxo Group Limited. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003   n.269,
convertito nella  legge  24  novembre  2003,n.326  ,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.245  recante  norme  sull'organizzazione  ed   il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n.145 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 254 del  31
ottobre 2009; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante  «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  95,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  "Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata"; 
  Vista  la  domanda  con  la  quale   la   ditta   ha   chiesto   la
classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico -  Scientifica
nella seduta del 13 settembre 2011; 
  Vista la deliberazione n. 22 in data 19 ottobre 2011 del  Consiglio
di Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  Direttore
Generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC 
 
  Alla specialita' medicinale  TYVERB  (lapatinib)  nelle  confezioni
indicate vengono attribuiti  i  seguenti  numeri  di  identificazione
nazionale: 
  Confezione: 
    «250 mg - compressa rivestita con film  -  uso  orale  -  flacone
(HDPE) 70 compresse - AIC n. 038633044/E (in base 10) 14UZLN (in base
32); 
  Confezione 
    «250 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale -  flacone
(HDPE) 140 compresse - AIC n.038633057/E (in base 10) 14UZM1 (in base
32); 
  Confezione 
    «250 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale -  flacone
(HDPE) 84 compresse - AIC n.038633069/E (in base 10) 14UZMF (in  base
32); 
  Indicazioni terapeutiche: 
    Tyverb  e'  indicato  nel  trattamento  di  pazienti  affetti  da
carcinoma mammario, il cui tumore sovraesprime l'HER2 (ErB2); 
    in associazione  con  capecitabina,  nei  pazienti  con  malattia
avanzata o metastatica in progressione dopo che  i  pazienti  abbiano
ricevuto un trattamento che deve aver incluso antracicline  e  taxani
ed una terapia  con  trastuzumab  per  malattia  metastatica  (vedere
paragrafo 5.1). 
    in associazione con un inibitore dell'aromatasi, nelle  donne  in
post-menopausa con malattia metastatica  positiva  per  il  recettore
ormonale, per le quali al momento non e' indicata  la  chemioterapia.
Le pazienti nello studio registrativo non  erano  state  trattate  in
precedenza con trastuzumab o con un inibitore dell'aromatasi  (vedere
paragrafo 5.1).