IL DIRETTORE GENERALE 
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,  la  vigilanza  e  la
                          normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda del sig. Jawad Abdechchafi, cittadino  marocchino,
diretta ad ottenere il riconoscimento del diploma di fine  formazione
di acconciatore uomo e donna, conseguito presso la Scuola  Malaga  di
Alta Acconciatura (Marocco), della durata di 1 anno  per  complessive
2554  ore  con   tirocinio,   per   l'esercizio   dell'attivita'   di
acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005,  n.  174,  recante
«Disciplina   dell'attivita'   di    acconciatore»    e    successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,  comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto in particolare, l'art. 49 del  predetto  D.P.R.  n.  394  del
1999, che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti  per  l'esercizio   di   una   professione,
conseguiti in un Paese  non  appartenente  all'Unione  europea,  come
richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9  novembre
2007, n. 206; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  27
settembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo  ed
attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore  di  cui  alla
legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed  integrazioni,  senza
necessita' di applicare alcuna misura compensativa, in  virtu'  della
completezza della formazione professionale documentata; 
  Prescindendo dal parere delle associazioni di categoria  le  quali,
regolarmente convocate e informate in merito all'istanza,  non  hanno
partecipato alla Conferenza di servizi sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al  sig.  Jawad  Abdechchafi,  cittadino  marocchino,  nato  a  Old
Bouhmida (Marocco) in  data  1°  gennaio  1982,  e'  riconosciuta  la
qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo  valido  per
lo svolgimento in Italia dell'attivita'  di  acconciatore,  ai  sensi
della legge n. 174/2005 e successive modificazioni  ed  integrazioni,
senza l'applicazione di alcuna misura compensativa  in  virtu'  della
specificita'   e   completezza   della    formazione    professionale
documentata. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 19 dicembre 2011 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio