IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati membri relative agli ascensori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, recante norme per l'attuazione della  direttiva  95/16/CE  sugli
ascensori,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno  1999,  ed  in  particolare  l'art.  9,
organismi di certificazione; 
  Visti i decreti di autorizzazione alla certificazione  CE  per  gli
allegati V (Esame CE del tipo - Modulo B),  VI  (Esame  finale)  e  X
(Verifica di unico prodotto - Modulo  G)  ai  sensi  della  direttiva
95/16/CE, a favore degli organismi: 
  Controlli Collaudi & Certificazioni S.r.l., con sede legale in  via
Tezzano, 37, Catania, del 15 luglio 2008  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2008; 
  S.T.I. Sviluppo tecnologie industriali S.r.l., con sede  legale  in
via Tofaro, 42/b - Sora (Frosinone), del 15  luglio  2008  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  182  del  5
agosto 2008; 
  Overtec S.r.l., con sede legale in via Magnagrecia, 117, Roma,  del
15 luglio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 182 del 5 agosto 2008; 
  Tecnoprove S.r.l., con sede legale in  via  dell'Industria  s.n.c.,
Ostuni (Brescia),  del  15  luglio  2008  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2008; 
  Ecosim S.r.l., con sede legale in via Trav. Fiorentina, 10b, Prato,
del  15  luglio  2008  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2008; 
  EQM S.r.l., con sede legale in via Calo',  63,  Grottaglie  (Bari),
del  1°  agosto  2008  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 198 del 25 agosto 2008; 
  Reggio Controlli S.r.l., con sede legale in via Luigi Capuana, 5  -
42123 Reggio Emilia, del 1° agosto  2008  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 25 agosto 2008; 
  Visto  il  decreto  di  autorizzazione   alla   certificazione   CE
rilasciato all'organismo notificato ICIM S.p.a., con sede  legale  in
Piazza Don Enrico Mappelli, 75, Sesto S. Giovanni  (Milano),  del  1°
agosto 2008 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 197 del 23 agosto 2008, per gli allegati V (Esame CE  del
tipo - Modulo B), VI (Esame finale), VIII (Garanzia qualita' prodotti
- Modulo E), IX (Garanzia qualita' totale componenti - Modulo  H),  X
(Verifica di unico prodotto  -  Modulo  G),  XII  (Garanzia  qualita'
prodotti per gli ascensori  -  Modulo  E),  XIII  (Garanzia  qualita'
totale - Modulo H) e XIV (Garanzia qualita' produzione - Modulo D); 
  Visti i decreti direttoriali del 9 agosto 2011 e 19 settembre  2011
con i quali gli  organismi  notificati  sopra  indicati,  sono  stati
autorizzati  al  proseguimento   dell'esercizio   dell'attivita'   di
certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, fino  alla  data
del 31 dicembre 2011; 
  Considerata  la  scadenza  della  validita'  delle   autorizzazioni
rilasciate ai predetti organismi; 
  Viste le istanze di autorizzazione di proroga  alla  Certificazione
CE presentate dai predetti organismi ritenute ricevibili e  acquisite
in atti  rispettivamente  ai  numeri  230421  del  2  dicembre  2011,
232283-232267-232299  del  6  dicembre  2011,  236590-236781  del  12
dicembre 2011, 237572 del 13 dicembre 2011 e 245107 del  19  dicembre
2011; 
  Considerato  che  a  seguito  del  decreto  22  dicembre  2009   di
designazione  di  Accredia,  quale  unico  organismo   nazionale   di
accreditamento, e' stato attivato da subito il ricorso al sistema  di
delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in  attuazione
del Regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento; 
  Vista  la  convenzione,  del  22  giugno  2011,  stipulata  tra  il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali e l'Organismo nazionale italiano di  Accreditamento
- Accredia; 
  Acquisito che gli organismi citati  hanno  presentato  ad  Accredia
domanda di accreditamento; 
  Considerato che i tempi di espletamento dell'attivita' di  Accredia
non consentono il rilascio da parte di questo Ministero  in  modo  da
non  determinare  soluzione  di  continuita'  con  le  autorizzazioni
scadute; 
  Considerato  che,  nel  periodo   di   vigenza   delle   precedenti
autorizzazioni, non sono stati  formulati  rilievi  di  inadeguatezza
delle capacita' tecniche e professionali, ne' e' stata constatata  la
mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; 
  Visti gli articoli  13  e  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 162/1999 di recepimento della  Direttiva  95/16/CE  che
fissano i criteri  per  l'effettuazione  delle  verifiche  periodiche
sugli ascensori; 
  Visto  in  particolare  l'art.  13  del  citato   regolamento   che
stabilisce che  possono  effettuare  le  verifiche  periodiche  sugli
ascensori  gli  organismi  di  certificazione   notificati   per   le
valutazioni di conformita' di cui agli allegati VI o X; 
  Ritenuto opportuno consentire agli organismi  sopra  richiamati  di
continuare l'attivita' e, al contempo, di adeguarsi alle prescrizioni
della  convenzione  ai  fini  del  rilascio  del   provvedimento   di
accreditamento richiesto; 
  Sentito il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,in
ottemperanza al disposto art. 9, comma 2) del decreto del  Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli organismi sopra richiamati sono autorizzati al proseguimento
dell'esercizio delle attivita' di  certificazione  CE  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 e della direttiva
95/16/CE, per gli allegati di seguito riportati: 
    Allegato VI: Esame finale; 
    Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G). 
  2. La presente autorizzazione ha validita' fino alla  data  del  30
giugno  2012  ed  esplica  la  sua  vigenza  solo  ed  esclusivamente
nell'ambito del territorio nazionale. 
  3. L'utilizzo dell'autorizzazione ministeriale fuori dal territorio
nazionale per gli allegati VI o X determina provvedimento  di  revoca
da parte di questa amministrazione 
  Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato, nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo  e'  efficace  dalla
notifica al soggetto che ne e' destinatario. 
    Roma, 30 dicembre 2011 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio